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Indici della Rassegna

Titolo
La Corte dei Conti non può emettere pareri in materie soggette al suo controllo
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte dei Conti, circolare 5/Aut/2006)
Testo
La Sezione Autonomie della Corte dei Conti reputa inammissibili - per estraneità alla contabilità pubblica - le richieste di pareri avanzate dagli enti per acquisire l’esame preventivo dell’atto di rimborso delle spese legali sostenute da amministratori che – coinvolti in procedimenti giudiziari – siano stati assolti con formula piena.

L’organo consultivo rigetta il riscontro per evitare conflitti con le altre ramificazioni della magistratura contabile.

L’intervento consultivo consentirebbe, infatti, allo stesso giudice, di intervenire nel processo decisionale degli enti indirizzando le scelte discrezionali e condizionandole. Il tutto in pieno contrasto con il ruolo di neutralità ed estraneità nella detta formazione del volere.

La funzione consultiva riconosciuta dall’art. 7 della legge 131/2003 alle sezioni regionali di controllo della Corte è da riferirsi alle attività contabili non strettamente intese, ma neppure estensibili a tutte le decisioni che abbiano riflesso finanziario.

Rientrano nel detto concetto di contabilità pubblica la disciplina dei bilanci e relativi equilibri, la gestione delle spese, l’acquisizione delle entrate, per essere la fase “discendente”, distinta da quella sostanziale – antecedente - del procedimento amministrativo che non è disciplinata da norme di carattere contabilistico.

Con l’occasione nel richiamare precedenti interventi, si è confermato che la funzione consultiva non può attenere a fatti gestionali specifici ma ad ambiti ed oggetti di portata generale; non deve riguardare quesiti che implichino valutazioni su comportamenti amministrativi oggetto di possibili iniziative giudiziarie proprie della Corte.

Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
martedì 23 maggio 2006
 
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