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Indici della Rassegna

Titolo
I giudizi risarcitori in materia usurpativa-espropriativa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
Argomento
Espropri
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. maggio 2006)
Testo
La corte costituzionale, con il pronunciamento in rassegna, ha confermato – sostanzialmente - il precedente disposto 204/2004 (con il quale si era dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 205/2000 che aveva modificato l’art. 34 del D.lgs 80/98) con cui si era riconosciuta alla giurisdizione amministrativa l’esame delle controversie in materia di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione.

Con l’odierno intervento si è confermato e chiarito che sono soggetti alla giurisdizione amministrativa i comportamenti, seppur causativi di danno, che sono la naturale prosecuzione ed esito di atti e provvedimenti amministrativi riconducibili all’esercizio del potere pubblico e che, quindi, costituiscono esercizio, anche se non legittimo, della funzione pubblica.

Di contro sono devolute al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di fatto.

Ricostruendo l’iter argomentativo è palese che il giudice delle leggi ha riconosciuto la validità della posizione assunta anche del Supremo Consesso sia civile che amministrativo che nel corso dell’anno 2005 in più occasioni e con più interventi, hanno dato adito a conferme interpretative circa la locuzione “comportamenti”.

Si è mantenuta ferma la distinzione tra occupazione appropriativa [occupazione - supportata da idoneo e legittimo atto dichiarativo della pubblica utilità - intervenuta nell’ambito della procedura espropriativa. Il fondo è stato irreversibilmente trasformato in esecuzione dell’opera pubblica ma in carenza di decreto di esproprio o di altro atto idoneo a produrre analoghi effetti di trasferimento della proprietà] ed occupazione usurpativa [ipotesi in cui il fondo è stato appreso in carenza di idoneo provvedimento autorizzativo (illegittimo ab origine), ovvero di provvedimento dichiarato successivamente illegittimo ovvero ancora divenuto inefficace per decorso dei termini assegnati per la realizzazione dell’opera].

Principio di rilevante interesse è che la tutela per equivalente è propria di entrambe le eventualità di occupazione: sia appropriativa che usurpativa; in quest’ultima ipotesi al privato è concessa soddisfazione anche tramite la restituzione del bene.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 23 maggio 2006
 
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