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Indici della Rassegna

Titolo
Vizio dell'atto e mera irregolarità
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. maggio 2006)
Testo
Il vizio dell’atto amministrativo non necessariamente provoca l’ annullamento del provvedimento se dalla valutazione postuma sia rilevabile l’ ininfluenza della violazione di legge ai fini della tutela della posizione vantata.

L’omessa fissazione del termine assegnato all’interessato per proporre ricorso avverso l’atto stesso non incide sulla garanzia partecipativa laddove si abbia prova dell’avvenuta tempestiva conoscenza del provvedimento.

L’eventuale mancata partecipazione non può essere collegata all’assunto della violazione della detta garanzia partecipativa prevista per legge se è provato la tempestività ed idoneità dell’avviso.

Di contro, come già in altra sede segnalato, la mancata indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere è mera irregolarità che non inficia la legittimità dell’atto ma consente sempre la rimessione in termini avvalendosi dell’errore scusabile.

La norma dell’art. 21 octies non contiene principi per consentire di degradare l’illegittimità in errore, ma consente solo il superamento dell’annullabilità se il vizio denunciato non ha la capacità di ingenerare violazione della posizione del privato.

Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
martedì 23 maggio 2006
 
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