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Indici della Rassegna

Titolo
Quando sussiste l'obbligo della motivazione?
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1° ottobre 2004, n. 6401)
Testo
Con la recente sentenza del Consiglio di Stato sono state puntualizzate le ipotesi in cui è necessario provvedere ad una incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali.


? Fatto

Alcuni proprietari terrieri hanno impugnato davanti al TAR Lazio la deliberazione del Consiglio Comunale con cui veniva adottava una variante di salvaguardia al piano regolatore generale, in particolare nella parte in cui disponeva la variazione di destinazione della zona da L1 ad H3.
I Giudici di Primo grado hanno accolto il ricorso presentato soltanto riguardo ai motivi di censura inerenti il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e la lesione dell’affidamento nella futura attività edificatoria del fondo.
Il Comune interessato impugna ritualmente la sentenza del TAR, si costituiscono in giudizio i proprietari primi ricorrenti.


? Diritto

Il Supremo Collegio Amministrativo ha accolto l’appello proposto, sottolineando come l’indirizzo di politica urbanistica dell’Ente locale sia soggetto ad un particolare regime normativo circa l’obbligo della motivazione.

La materia va ricompresa nel novero degli “atti generali od a contenuto normativo” che, ai sensi della disposizione di cui all’art. 3 legge 241/1990, non necessitano di motivazione.

Le uniche evenienze che possono giustificare una più incisiva e puntuale giustificazione vengono individuate specificatamente dalla giurisprudenza, e sono:
a) il superamento degli standards minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, dovendo, la motivazione ulteriore, essere riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree;

b) la lesione (non ricorrente nella specie) dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune ed i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati, annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio;

c) la modificazione di zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa dai fondi edificati in modo non abusivo.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato non ravvisa alcuna particolare situazione di affidamento del privato e/o comunque la ricorrenza delle condizioni sopra elencate, pertanto nessun obbligo motivazionale può essere imputato all’Amministrazione.

Precisa, inoltre, il Collegio che le scelte effettuate dall’Ente in tali ambiti costituiscono apprezzamento di merito sottratto di per sé al sindacato di legittimità dell’autorità giudiziaria, salvo ovviamente non siano inficiate da abnormi illogicità.

Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
lunedì 18 ottobre 2004
 
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