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Indici della Rassegna

Titolo
Non è passibile di multa l'automobilista che, trovandosi in una situazione di emergenza, non ha rispettato i limiti
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Giudice di Pace di Pergola, sent. marzo 2006)
Testo
Il fatto

Un automobilista veniva sanzionato per essere stata accertata a suo carico, tramite telelaser, una velocità di circa 160 Km/h in un tratto di strada su cui vigeva l’obbligo di rispettare il limite di 110 Km/h.

Il sanzionato dichiarava a verbale che stava consegnando dello strumentario chirurgico ad un ospedale che ne aveva fatto urgente richiesta dopo averlo prelevato da altro ospedale.

L’automobilista proponeva, quindi, ricorso adducendo motivi di urgenza a giustificazione della sua condotta di guida oltre i limiti imposti. La prefettura resisteva in giudizio eccependo che il ricorrente non aveva fornito prova della reale esistenza dello stato di necessità.

Il principio

Il Giudice ha ritenuto sussistere la causa di esclusione della responsabilità del ricorrente ai sensi dell’art. 4 della legge n. 689/81 sulla considerazione che il ricorrente ha provato in maniera chiara ed esaustiva che il giorno dell’avvenuta contestazione egli agisse nella convinzione di trovarsi in uno stato d’urgenza, stante la necessità di consegnare il materiale richiesto in tempo utile al fine di evitare qualsiasi disagio o difficoltà ai pazienti in attesa di operazione chirurgica.

La decisione è perfettamente in linea con l’orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui “lo stato di necessità è ravvisabile allorquando ricorrono gli elementi di cui all’art. 54 del c.p. ed in particolare una situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 30 maggio 2006
 
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