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Indici della Rassegna

Titolo
Non può essere rieletto il sindaco che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi
Argomento
Enti locali
Abstract
(Cassazione Civile, sent. maggio 2006)
Testo
L’aver ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o Presidente della Provincia è condizione di ineleggibilità (e non incanditabilità) perché ostativa all’espletamento del terzo mandato.

Di talché la commissione elettorale mandamentale non ha competenza ad effettuare il controllo preventivo sulle candidature e quindi sono “valide” le elezioni cui ha partecipato il candidato ineleggibile.

Fine della disposizione è il ricambio dei vertici dell’amministrazione locale evitando la soggettivizzazione dell’ uso del potere imponendo una interruzione del rapporto elettore ed eletto “evitando il clientelismo”.

Il fatto illegittimo riceve lo stesso trattamento riservato alle altre ipotesi di ineleggibilità – originarie o sopravvenute – e comporta per il candidato eletto la decadenza della carica che è istituto per la rimozione di posizioni contrarie alla norma.

Il rimedio è esperibile anche secondo l’azione di cui all’ art. 70 T.U. Enti Locali ed anche dal Prefetto che è titolare di un autonomo potere rispetto alla delibera di convalida delle elezioni.

E’ stato chiarito che l’azione del Prefetto è posta “a tutela dell’ interesse pubblico mirando ad impedire che si consolidino posizioni irregolari che il consiglio comunale non ha rilevato per motivi di opportunità e per logica interna alla politica ovvero che non è in grado di rilevare”.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 30 maggio 2006
 
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