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Indici della Rassegna

Titolo
L'appaltatore ha diritto di sollecitare l'approvazione di varianti se il successivo intervento normativo impone innovazioni progettuali
Argomento
Appalti
Abstract
(Cassazione Civile, sent. aprile 2006)
Testo
Ritorniamo sull’ argomento oggetto di precedente segnalazione (rassegna n. 18/2006) per sottolineare aspetti al momento sorvolati.

1) fermo il principio - sancito dalla normativa fondamentale in materia di appalti per lavori pubblici - di piena riserva alla sola stazione appaltante dell’emanazione dell’ordine di sospensione delle opere al fine di provocare la predisposizione delle varianti laddove ne ravvisi l’ opportunità, non può consentirsi alla appaltatore l’esecuzione di addizioni e variazioni che ritenga indispensabili.
Le varianti determinano le modifiche del contratto e possono essere introdotte a seguito di manifestazione di volontà dell’organo cui è riservata l’esternazione della volontà.

2) Anche in capo alla Pubblica Amministrazione committente è riconosciuto il dovere (opus) di cooperare per l’ esatto adempimento, obbligo che fa capo all’ appaltatore, compiendo le attività atte alla realizzazione del risultato utile, ossia alla soddisfazione dell’interesse della stazione appaltante.

3) L’ elaborazione delle varianti in corso d’opera possono configurarsi, quindi, come momento di cooperazione per rendere fruibile l’opera pubblica laddove l’intervento normativo imperativo impone modifiche per la tutela dell’incolumità ed integrità personale dei terzi.

4) Laddove, quindi, la stazione appaltante – benché formalmente diffidata ed invitata – abbia omesso la consegna delle necessarie innovazioni progettuali, ben può l’ appaltatore opporre l’impossibilità sopravvenuta per fatto imputabile al contraente.

5) Né l’ esito positivo del collaudo è motivo di esonero da responsabilità della Pubblica Amministrazione verso i terzi.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 05 giugno 2006
 
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