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Indici della Rassegna

Titolo
E' legittima l'esclusione dalla gara se la dichiarazione sostitutiva è carente della copia del documento d'identità
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. maggio 2006)
Testo
Legittima l’esclusione dalla partecipazione alla gara se la dichiarazione sostitutiva è carente dell’allegata copia del documento di identità del firmatario.

Non può essere assoggettata a sanatoria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non accompagnata da documento di identità.
Infatti, la dichiarazione difforme dal modello tipico delineato dalle disposizioni degli artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 non è assoggettabile a rimedio, atteso che la carenza del nesso tra dichiarazione e responsabilità del sottoscrittore fa venir meno l’effetto giuridico della richiesta certezza delle dichiarazioni rese.

Dalla ricostruzione operata dal Supremo Consesso amministrativo emerge che la ricorrente e sistematica allegazione del documento d’identità non è un formalismo, ma costituisce fondamentale avere del sottoscrittore potendosi definire e costituire “elemento della fattispecie normativa” indirizzato a comporre il nesso di imputabilità delle dichiarazioni rese alla specifica persona fisica.
Solo se contenente tutti gli elementi personali e sostanziali la dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni cui agli art. 38 e 47 del citato D.P.R. assurge a documento di pari valenza dell’ atto notorio.

La stessa disposizione dell’art. 76 fa espresso richiamo alle capacità, per le sole dichiarazioni rilasciate ai sensi di legge, di acquisire valore pari a quelle fatte a pubblico ufficiale.

Di talché non può prescindersi – ai fini dell’ efficacia amministrativa delle certificazioni – dal nesso inscindibile tra atto e documento atteso che l’impegno, assunto dal privato, della veridicità delle dichiarazioni è elemento posto a base della costruzione normativa per pervenire alla semplificazione amministrativa.
La non correlazione tra contenuto dell’ atto e responsabilità non consentirebbe la previsione delle conseguenze penali e quindi la non imputabilità degli effetti di una espressione mendace.

Autore
Avv. M. T. Stringola]
Data
lunedì 05 giugno 2006
 
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