Indici della Rassegna
Titolo
E' legittima l'esclusione dalla gara se la dichiarazione sostitutiva è carente della copia del documento d'identitÃ
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. maggio 2006)
Testo
Legittima lâesclusione dalla partecipazione alla gara se la dichiarazione sostitutiva è carente dellâallegata copia del documento di identità del firmatario.
Non può essere assoggettata a sanatoria la dichiarazione sostitutiva dellâatto di notorietà non accompagnata da documento di identità .
Infatti, la dichiarazione difforme dal modello tipico delineato dalle disposizioni degli artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 non è assoggettabile a rimedio, atteso che la carenza del nesso tra dichiarazione e responsabilità del sottoscrittore fa venir meno lâeffetto giuridico della richiesta certezza delle dichiarazioni rese.
Dalla ricostruzione operata dal Supremo Consesso amministrativo emerge che la ricorrente e sistematica allegazione del documento dâidentità non è un formalismo, ma costituisce fondamentale avere del sottoscrittore potendosi definire e costituire âelemento della fattispecie normativaâ indirizzato a comporre il nesso di imputabilità delle dichiarazioni rese alla specifica persona fisica.
Solo se contenente tutti gli elementi personali e sostanziali la dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni cui agli art. 38 e 47 del citato D.P.R. assurge a documento di pari valenza dellâ atto notorio.
La stessa disposizione dellâart. 76 fa espresso richiamo alle capacità , per le sole dichiarazioni rilasciate ai sensi di legge, di acquisire valore pari a quelle fatte a pubblico ufficiale.
Di talché non può prescindersi â ai fini dellâ efficacia amministrativa delle certificazioni â dal nesso inscindibile tra atto e documento atteso che lâimpegno, assunto dal privato, della veridicità delle dichiarazioni è elemento posto a base della costruzione normativa per pervenire alla semplificazione amministrativa.
La non correlazione tra contenuto dellâ atto e responsabilità non consentirebbe la previsione delle conseguenze penali e quindi la non imputabilità degli effetti di una espressione mendace.
Autore
Avv. M. T. Stringola]
Data
lunedì 05 giugno 2006
Valuta questa Pagina stampa