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Indici della Rassegna

Titolo
Mancato reperimento del lavoratore a domicilio per essersi recato presso un centro specializzato per sottoporsi a terapie mediche
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 8012/2006)
Testo
“Secondo la giurisprudenza in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito anche da una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore, quale quella di far constatare l’eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dell’attività lavorativa.
Ai principi affermati dalla giurisprudenza più recente, in base ai quali l’assenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito quale giustificato motivo del mancato controllo, va aggiunta l’interpretazione di molti Ccnl, secondo i quali a integrare l’infrazione contestata al lavoratore non è sufficiente la mera assenza dal domicilio, la occorre che essa si accompagni la volontà del lavoratore stesso di sottrarsi alla visita di controllo”.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 05 giugno 2006
 
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