Indici della Rassegna
Titolo
Mancato reperimento del lavoratore a domicilio per essersi recato presso un centro specializzato per sottoporsi a terapie mediche
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 8012/2006)
Testo
âSecondo la giurisprudenza in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità , non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito anche da una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore, quale quella di far constatare lâeventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dellâattività lavorativa.
Ai principi affermati dalla giurisprudenza più recente, in base ai quali lâassenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito quale giustificato motivo del mancato controllo, va aggiunta lâinterpretazione di molti Ccnl, secondo i quali a integrare lâinfrazione contestata al lavoratore non è sufficiente la mera assenza dal domicilio, la occorre che essa si accompagni la volontà del lavoratore stesso di sottrarsi alla visita di controlloâ.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 05 giugno 2006
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