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Indici della Rassegna

Titolo
E' illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara, incongruamente motivato, se sussiste la correttezza sostanziale nella determinazione amministrativa
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. maggio 2006)
Testo
Con la sentenza emarginata il giudice di appello adito ha ritenuto far salva l’efficacia di un provvedimento amministrativo di esclusione della gara di appalto annullabile perché viziato da eccesso di potere per motivazione incongrua, sul presupposto della sua comunque comprovata valenza e correttezza sostanziale.
Avvalora l’enunciato principio la disposizione di cui all’art. 21-nonies, comma 2 della L. 241/1990 come introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 laddove, sancendo la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, esclude una onnipresente corrispondenza biunivoca tra l’illegittimità di un provvedimento e la sua annullabilità, in considerazione della natura vincolata, emissione obbligatoria e valenza sostanziale della determinazione amministrativa adottata.
Nella fattispecie specifica l’Impresa, per la quale era in corso il procedimento ex art. 15 D.P.R. 34/2000 di verifica triennale di mantenimento dei requisiti di ordine generale da parte dell’Organismo di Attestazione, non aveva inviato alla stazione appaltante il nuovo attestato revisionato, ma bensì una mera nota con cui l’Organismo di attestazione comunicava all’Impresa stessa che l’analisi della documentazione si era conclusa, e che ai fini del rilascio dell’attestazione revisionata era necessario la rimessa del saldo del corrispettivo di cui all’art. 12 del D.P.R. 34/2000.
Per quanto sopra la commissione escluse dalla gara l’Impresa stessa su presupposto che: <<... dalla documentazione presentata non appare evidente l’effettivo rinnovo dell’attestato SOA da parte dell’Organismo di attestazione, atteso che condizione indispensabile per il suo rilascio era “il saldo del corrispettivo dovuto ...”>>.
Correttamente il Giudice nella sentenza in argomento, che peraltro conferma T.A.R. Puglia Lecce, sez. II sentenza 22 giugno 2005, n. 3463, ha riconosciuto l’incongruità di una siffatta motivazione del provvedimento di esclusione e quindi il vizio di eccesso di potere che affligge il provvedimento stesso determinandone l’annullabilità.
Al contempo, però, entrambi i Giudici aditi, in considerazione di quanto stabilito dalla lex specialis di gara che prevedeva, a pena di esclusione, la presentazione da parte delle partecipanti di una <>, e preso atto della mancata produzione della stessa da parte dell’Impresa, hanno reputato comunque corretta la determinazione di esclusione dalla gara adottata dalla P.A. per essere allo stato l’unico provvedimento legittimamente adottabile nel rispetto della lex specilis di gara e del principio della par condicio tra i partecipanti.

Corrobora la tesi la disposizione di cui all’art. 21-nonies , comma 2, della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge 15/2005.
Dolendosi l’Impresa della discriminazione che le disposizioni di cui al bando di gara comportano in danno delle Imprese che, pur avendo superato la verifica triennale ex art. 15 del D.P.R. 34/2000, sono nell’impossibilità di produrre la nuova attestazione revisionata per essere ancora non concluso il procedimento di verifica, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la censura stessa correttamente poteva sollevarsi in sede di tempestiva impugnazione della relativa disposizione di cui al bando.
Autore
Avv. Francesca Manili
Data
venerdì 09 giugno 2006
 
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