Indici della Rassegna
Titolo
Il contratto d'opera professionale deve essere redatto in forma scritta
Abstract
(Tribunale di Viterbo, Sent. aprile 2006)
Testo
Il contratto dâopera professionale stipulato con la P.A. (nella fattispecie con il comune), anche se questa agisce iure privatorum, deve essere redatto, a pena di nullità , in forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/23, al fine di identificare con esattezza il contenuto del regolamento negoziale e consentire i necessari controlli.
Lâ osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dellâ organo dellâEnte legittimato ad esprimere la volontà allâesterno, nonché lâindicazione dellâoggetto della prestazione e lâentità del compenso escludendo che ai fini della validità del contratto la sussistenza possa ricavarsi da altri atti.
Il contratto privo del succitato requisito è nullo e non sanabile, sotto nessun aspetto, poiché gli atti negoziali della P.A. richiedono manifestazioni formali di volontà , non surrogabili con comportamenti concludenti.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 09 giugno 2006
Valuta questa Pagina stampa