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Indici della Rassegna

Titolo
Il contratto d'opera professionale deve essere redatto in forma scritta
Argomento
Contratti
Abstract
(Tribunale di Viterbo, Sent. aprile 2006)
Testo
Il contratto d’opera professionale stipulato con la P.A. (nella fattispecie con il comune), anche se questa agisce iure privatorum, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/23, al fine di identificare con esattezza il contenuto del regolamento negoziale e consentire i necessari controlli.
L’ osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’ organo dell’Ente legittimato ad esprimere la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso escludendo che ai fini della validità del contratto la sussistenza possa ricavarsi da altri atti.
Il contratto privo del succitato requisito è nullo e non sanabile, sotto nessun aspetto, poiché gli atti negoziali della P.A. richiedono manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 09 giugno 2006
 
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