Indici della Rassegna
Titolo
La decisione di non rinnovare il contratto di fornitura o servizio tutt'ora in essere non deve necessariamente essere motivata
Abstract
(Tar Lazio, sent. maggio 2006)
Testo
Nel riportare alla mente un precedente pronunciamento di pari valenza (e di cui si è dato notizia nelle precedenti ns. rassegne nn. 9 e 11 del 2006) il TAR ricorda che la norma dellâ art. 23 della L. 62/2005 (Legge comunitaria 2004) non ha espunto dal nostro ordinamento la possibilità di procedere al rinnovo dei contratti in corso, avendo solo previsto limitazioni allâuso indiscriminato dellâistituto civilistico che, di fatto, vanifica il principio comunitario della libera concorrenza, della concorrenzialità e della evidenza pubblica della scelta del contraente.
Ne consegue che, perseguendo lâinteresse pubblico della massima partecipazione e della elisione del consolidarsi di posizioni non concorrenziali è lineare la scelta della P. A. di procedere secondo procedure concorsuali.
Il rigetto dellâistanza del precedente contraente, finalizzata al rinnovo del precorso rapporto, non abbisogna di motivazione alcuna per essere la scelta della selezione prevista normativamente e quella della prosecuzione del rapporto eccezione alla procedura.
Quindi solo la deroga avrebbe necessità di essere supportata da considerazioni atte a provare la economicità e la finalità del perseguimento dellâ interesse pubblico.
Né la posizione del precedente contraente è meritevole di tutela giuridicamente rilevante potendosi riconoscere una aspettativa.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 09 giugno 2006
Valuta questa Pagina stampa