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Indici della Rassegna

Titolo
Dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento della indennità sostitutiva
Argomento
Lavoro
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. maggio 2006)
Testo
“Una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligo di consentirne la fruizione, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non godute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione. Le clausole del contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l’indennità sostitutiva, sono da interpretare – alla luce dell’irriducibilità del diritto alle ferie e del divieto di monetizzazione d siffatto diritto, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto – nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, questi ha egualmente diritto all’indennità sostitutiva”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 09 giugno 2006
 
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