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Indici della Rassegna

Titolo
Insegne luminose
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Liguria, Sent. n. 538/2006)
Testo
Illegittimo il provvedimento, motivato in modo generico, di diniego dell’autorizzazione ad installare un’ insegna luminosa.

Con la sentenza in oggetto il TAR Liguria ha ritenuto che il provvedimento adottato per il diniego ad installare un’insegna luminosa deve essere motivato in modo specifico.

Non basta, infatti, una generica motivazione, come quella addotta dal Comune di Sestri Levante sulla base della semplice affermazione che “la progettata insegna risulta di dimensioni eccessive e sproporzionata in rapporto al contesto in cui è inserita…..” .



Il provvedimento amministrativo così motivato risulta annullabile per violazione di legge con riferimento all’ art. 3 L. 241/1990. la cui seconda parte del primo comma afferma che “ la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ amministrazione…..”.

Nella fattispecie una Società aveva richiesto al Comune sopra indicato l’autorizzazione ad installare un’insegna luminosa, sul frontale del capannone, in sostituzione di striscioni esistenti.

L’Ente Locale, al termine dell’ istruttoria, negava l’autorizzazione richiesta, ma l’atto finale, secondo i Giudici, risulta essere illegittimo per carenza di motivazione.
Infatti nell’atto conclusivo, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare ed illustrare i principi ostativi all’apposizione dell’insegna rispetto all’ambiente in cui veniva inserita, con la necessità di riportare le nozioni per le quali il cartellone luminoso poteva considerarsi sproporzionato.


Risulta del tutto insufficiente una giustificazione che non esprime in modo compiuto la nozione relativa alla dimensione ritenuta eccessiva del manufatto e la mancata indicazione dell’ ambiente in cui l’insegna avrebbe dovuto inserirsi.

Ne consegue che un motivo non argomentato in questi termini, ma basato semplicemente sulla considerazione che “risulta troppo grande l’insegna “, è insufficiente e carente.
Può, quindi, per il TAR Liguria, essere accolta la domanda di annullamento del provvedimento per violazione di legge con riferimento all’ art. 3 L. 241/1990 e all’ art. 23 comma 3 e 4 D. Lgs. 185/1992.

Al contrario, gli stessi giudici, non ritengono che la ricorrente abbia diritto al risarcimento del danno non esistendo alcun nesso tra l’illegittimità dell’atto amministrativo e il danno lamentato rappresentato dall’onere per l’acquisto e la messa in opera del bene contestato.

Solo una volta adottato il provvedimento amministrativo, il privato avrebbe dovuto affrontare l’ onere economico.

Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 09 giugno 2006
 
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