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Abstract
(Tar Liguria, Sent. n. 538/2006)
Testo
Illegittimo il provvedimento, motivato in modo generico, di diniego dellâautorizzazione ad installare unâ insegna luminosa.
Con la sentenza in oggetto il TAR Liguria ha ritenuto che il provvedimento adottato per il diniego ad installare unâinsegna luminosa deve essere motivato in modo specifico.
Non basta, infatti, una generica motivazione, come quella addotta dal Comune di Sestri Levante sulla base della semplice affermazione che âla progettata insegna risulta di dimensioni eccessive e sproporzionata in rapporto al contesto in cui è inseritaâ¦..â .
Il provvedimento amministrativo così motivato risulta annullabile per violazione di legge con riferimento allâ art. 3 L. 241/1990. la cui seconda parte del primo comma afferma che â la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dellâ amministrazioneâ¦..â.
Nella fattispecie una Società aveva richiesto al Comune sopra indicato lâautorizzazione ad installare unâinsegna luminosa, sul frontale del capannone, in sostituzione di striscioni esistenti.
LâEnte Locale, al termine dellâ istruttoria, negava lâautorizzazione richiesta, ma lâatto finale, secondo i Giudici, risulta essere illegittimo per carenza di motivazione.
Infatti nellâatto conclusivo, lâAmministrazione avrebbe dovuto motivare ed illustrare i principi ostativi allâapposizione dellâinsegna rispetto allâambiente in cui veniva inserita, con la necessità di riportare le nozioni per le quali il cartellone luminoso poteva considerarsi sproporzionato.
Risulta del tutto insufficiente una giustificazione che non esprime in modo compiuto la nozione relativa alla dimensione ritenuta eccessiva del manufatto e la mancata indicazione dellâ ambiente in cui lâinsegna avrebbe dovuto inserirsi.
Ne consegue che un motivo non argomentato in questi termini, ma basato semplicemente sulla considerazione che ârisulta troppo grande lâinsegna â, è insufficiente e carente.
Può, quindi, per il TAR Liguria, essere accolta la domanda di annullamento del provvedimento per violazione di legge con riferimento allâ art. 3 L. 241/1990 e allâ art. 23 comma 3 e 4 D. Lgs. 185/1992.
Al contrario, gli stessi giudici, non ritengono che la ricorrente abbia diritto al risarcimento del danno non esistendo alcun nesso tra lâillegittimità dellâatto amministrativo e il danno lamentato rappresentato dallâonere per lâacquisto e la messa in opera del bene contestato.
Solo una volta adottato il provvedimento amministrativo, il privato avrebbe dovuto affrontare lâ onere economico.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 09 giugno 2006
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