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Indici della Rassegna

Titolo
Non è sempre necessaria la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ad ogni interessato, singolarmente
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1° ottobre 2004, n. 6386)
Testo
La pubblica amministrazione può rendere noto agli interessati l’avvio del procedimento tramite forme di pubblicità alternative alla comunicazione individuale.

E’ conforme al principio di trasparenza e, contemporaneamente, di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa utilizzare forme sostitutive ed alternative della comunicazione individuale se il numero dei soggetti interessati è tale da mettere in crisi l’immediatezza dell’efficacia dell’avviso singolo.
La discrezionalità della forma alternativa è supportata dalla specifica norma che, in materia di espropriazione, indica i presupposti per la forma alternativa della pubblicità individuale.

D’altronde l’intervento dell’interessato deve essere tale da indurre l’amministrazione alla rimeditazione della scelta concretizzandosi in interventi critici costruttivi.

Facendo tesoro dei sopra indicati principi, si è ritenuto che la mera deduzione di inutilità dell’opera e di mancata analisi dei diversi interessi non siano motivi che possano supportare l’amministrazione nelle proprie scelte.

L’intervento dell’interessato nelle varie fasi del procedimento di approvazione del progetto dell’opera pubblica - per non essere di alcun aiuto, seppur l’amministrazione avesse proceduto alla comunicazione singola, non potendo provocare modifiche del progetto - è da intendersi di alcun pregio anche ai fini della valutazione della censurata inosservanza della norma.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 18 ottobre 2004
 
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