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Titolo
E' illegittimo il provvedimento di esclusione di un'impresa da una gara per aver presentato l'offerta a mezzo corriere privato anzichè a mezzo di raccomandata postale
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. giugno 2006)
Testo
Lâesclusione dalla gara può essere operata tutte le volte in cui non venga osservata, dal concorrente, una clausola espressamente posta a pena di esclusione.
Eccezionalmente lâesclusione può essere disposta pur in assenza di una previsione esplicita tutte le volte in cui dal contesto della lex specialis della gara emerga manifestamente (in ragione dei pregnanti contenuti delle clausole inosservate) che il mancato rispetto di talune clausole essenziali comporti, comunque ed inevitabilmente, lâesclusione anche senza una espressa previsione in tal senso.
In presenza di regole dubbie trova applicazione il principio del favor partecipationis.
Nella fattispecie in esame, il bando di gara, mentre risultava preciso e puntuale nel prevedere lâesclusione in caso di mancata osservanza del termine ultimo entro il quale le offerte dovessero pervenire presso lâAmministrazione, analogo scrupolo non ha invece utilizzato per ciò che atteneva alla tassatività del mezzo da utilizzare per lâinvio del piego.
Il bando prevedeva, infatti, del tutto genericamente, che le offerte fossero presentate âesclusivamente a mezzo raccomandata postaleâ senza lâespressa previsione, o senza lasciar intendere, che la mancata utilizzazione del servizio postale comportasse lâinevitabile esclusione dalla gara.
Il collegio, con la sentenza in epigrafe, ha precisato che lâespressione utilizzata dal bando âesclusivamente a mezzo raccomandata postaleâ non è sinonimo di presentazione âa pena di esclusione, a mezzo di raccomandata postaleâ atteso il carattere in equivoco e tassativo solo di tale seconda espressione.
âIn assenza di una terminologia chiara ed univoca volta a sanzionare con lâesclusione dalla gara anche la mancata osservanza della clausola in questione, non può ritenersi che lâamministrazione possa legittimamente procedere ad escludere i concorrenti che si siano avvalsi di differenti mezzi di invioâ.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 23 giugno 2006
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