Indici della Rassegna
Titolo
Espropriazioni per p.u.: giurisdizione del Giudice Amministrativo
Abstract
(Tar Abruzzo, Pescara, sent. giugno 2006)
Testo
La sentenza in rassegna, si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sorto a seguito della pronuncia della Consulta n. 204/04 e della recentissima sentenza n. 191/06 con cui veniva dichiarata lâillegittimità costituzionale dellâart. 34 comma 1 D.lgs 80/98, come sostituito dallâart. 7 L. 205/00, e dellâart. 53 TU espropri nella parte in cui attribuisce la competenza al Giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto âgli atti, i provvedimenti e i comportamentiâ anziché â gli atti e i provvedimentiâ delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia di urbanistica ed edilizia.
In particolare la sentenza n. 191/06 ha dichiarato la illegittimità dellâart. 53 TU espropri nella parte in cui devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparate ânon ha escluso i comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente allâesercizio di un pubblico potere.
Secondo il Tar Pescara rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a comportamenti collegati allâesercizio anche se illegittimo del pubblico potere.
Solo nel caso in cui i comportamenti della P.A., posti in essere in carenza di potere e, quindi, senza che via sia un atto presupposto, la giurisdizione è devoluta al Giudice ordinario.
La Corte ha ribadito che in caso di accessione invertita con irreversibile trasformazione del terreno, lâunico rimedio riconosciuto dallâordinamento è lâistituto dellâacquisizione sanante ex. art. 43 del DPR n. 327/01, in assenza del quale lâamministrazione procedente non può essere esonerata dalla restituzione dellâarea secondo quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 23 giugno 2006
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