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Indici della Rassegna

Titolo
Riduzione oraria da 36 a 35 ore settimanali
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte dei Conti, sent. giugno 2006)
Testo
“La riduzione oraria da 36 a 35 ore lavorative settimanali disposta da un Comune, in sede di contrattazione collettiva decentrata, è una scelta gestionale in astratto lecita in quanto avallata dal lato contrattuale nazionale (art. 22, CCNL enti locali 1.4.1999, anni 1998-2001); tuttavia, è illegittimo e foriero di danno erariale il fatto che, nell’applicare in concreto tale riduzione, siano stati superati dalle parti stipulanti la contrattazione decentrata i puntuali limiti contrattuali nazionali, estendendo la restrizione oraria a 35 ore settimanali in modo generalizzato a tutti i lavoratori dell’Ente e, dunque, anche a soggetti non adibiti aregimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale ai sensi dell’art. 17, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 6.7.1995, come tali non abilitati a poter fruire della contrazione oraria in base al chiaro disposto dell’art. 22, co. 1 del sovraordinato CCNL di comparto cit., e ciò anche in contrasto con il generale regime orario di 36 ore statuito dall’art. 17, CCNL 6.7.1995 (quadriennio 1994-1997), non abrogato né disapplicato dai successivi CCNL (v. art. 28, CCNL 1.4.1999) e solo parzialmente derogato (con riduzione a 35 ore) dal CCNL 1.4.1999 nelle sole tassative ipotesi predette (art. 22 co. 1 cit)”.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 23 giugno 2006
 
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