Indici della Rassegna
Titolo
L'errore anche materiale non consente la sanatoria dell'offerta
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. giugno 2006)
Testo
La commissione di gara non può procedere ad una lettura interpretativa dellâofferta seppur sul richiamo dei principi di buona fede, conservazione ed affidamento.
Il ricorso alle regole dellâinterpretazione definite dal codice civile è ammissibile solo laddove vi sia incertezza al senso da attribuire allâespressione, mai quando il significato sia certo seppur erroneo nella formulazione.
Il principio della conservazione dellâatto non conforme alla lex che può favorire il concorrente che lo ha formato, danneggia inesorabilmente gli altri concorrenti che âhanno diritto di avvantaggiarsi dellâerrore involontario in cui lâavversario è incorsoâ.
La modifica e correzione dellâerrore del concorrente ad opera del seggio di gara è palese violazione, quindi, del principio di imparzialità dellâazione amministrativa.
âIl potere del responsabile del procedimento di ammettere integrazioni a rettifica non è applicabile al procedimento formale e concorsuale nel cui ambito vi siano stati errori od omissioni significativi, perché comporterebbe lâalterazione del principio di parità delle condizioni tra i partecipanti alla garaâ.
Né è correttamente richiamabile il principio del favor partecipationis applicando i canoni di ragionevolezza e buon andamento per garantire la partecipazione più ampia e la maggiore convenienza dellâofferta.
Secondo la giurisprudenza consolidata infatti il detto principio sovviene solo in ipotesi di incertezza interpretativa delle clausole del bando.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 07 luglio 2006
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