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Indici della Rassegna

Titolo
L'errore anche materiale non consente la sanatoria dell'offerta
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. giugno 2006)
Testo
La commissione di gara non può procedere ad una lettura interpretativa dell’offerta seppur sul richiamo dei principi di buona fede, conservazione ed affidamento.
Il ricorso alle regole dell’interpretazione definite dal codice civile è ammissibile solo laddove vi sia incertezza al senso da attribuire all’espressione, mai quando il significato sia certo seppur erroneo nella formulazione.

Il principio della conservazione dell’atto non conforme alla lex che può favorire il concorrente che lo ha formato, danneggia inesorabilmente gli altri concorrenti che “hanno diritto di avvantaggiarsi dell’errore involontario in cui l’avversario è incorso”.

La modifica e correzione dell’errore del concorrente ad opera del seggio di gara è palese violazione, quindi, del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.

“Il potere del responsabile del procedimento di ammettere integrazioni a rettifica non è applicabile al procedimento formale e concorsuale nel cui ambito vi siano stati errori od omissioni significativi, perché comporterebbe l’alterazione del principio di parità delle condizioni tra i partecipanti alla gara”.

Né è correttamente richiamabile il principio del favor partecipationis applicando i canoni di ragionevolezza e buon andamento per garantire la partecipazione più ampia e la maggiore convenienza dell’offerta.
Secondo la giurisprudenza consolidata infatti il detto principio sovviene solo in ipotesi di incertezza interpretativa delle clausole del bando.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 07 luglio 2006
 
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