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Indici della Rassegna

Titolo
Ritardo nella notifica delle multe stradali: conseguenze
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte dei Conti, Sent. marzo 2006)
Testo
L’ eccessivo ritardo nella notificazione delle multe stradali implica un danno erariale del quale può rispondere l’operatore di polizia municipale.

Con la sentenza in oggetto i giudici contabili ritengono cha la gestione disordinata di un ufficio pubblico con il conseguente ritardo nell’attività dell’Ente possa essere fonte di un danno erariale.

Di questo avviso è la Corte dei Conti della Sez. Abruzzo, la quale chiamata a giudicare sull’eccessivo ritardo nella notifica delle multe stradali, ha ritenuto sussistere una responsabilità contabile in capo all’ operatore di polizia municipale.

Il comportamento dei pubblici dipendenti, non rispettoso delle norme relative ai procedimenti sanzionatori indicati nel Codice della Strada, è un illecito contabile il quale implica un danno economico per l’ Ente Locale.
In pratica, tra la condotta lesiva tenuta dall’ operatore ed il danno erariale si instaura quel nesso di causalità che giustifica il provvedimento sanzionatorio economico.
Nel valutare il comportamento negligente degli addetti alla vigilanza bisogna considerare sia il tipo di adempimento richiesto che l’ insieme dell’ attività cui i dipendenti sono preposti.

Ebbene, la piccola dimensione dell’Ente Locale e la facilità nell’esecuzione degli adempimenti rendono più grave la responsabilità degli operatori.

Nella fattispecie si trattava dell’ufficio di polizia municipale di un piccolo comune e di un tipo di attività, quale quello della notifica delle multe, non certamente difficoltosa per cui il mancato adempimento entro i termini previsti indica una inefficienza nel servizio e una violazione degli obblighi d’ ufficio.

In conclusione, la Corte ritiene che il comportamento tenuto è lesivo dei principi fondamentali che reggono l’attività amministrativa nella pubblica amministrazione per cui la condotta è censurabile pur sotto l’ aspetto economico.

Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 07 luglio 2006
 
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