Indici della Rassegna
Titolo
Ritardo nella notifica delle multe stradali: conseguenze
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte dei Conti, Sent. marzo 2006)
Testo
Lâ eccessivo ritardo nella notificazione delle multe stradali implica un danno erariale del quale può rispondere lâoperatore di polizia municipale.
Con la sentenza in oggetto i giudici contabili ritengono cha la gestione disordinata di un ufficio pubblico con il conseguente ritardo nellâattività dellâEnte possa essere fonte di un danno erariale.
Di questo avviso è la Corte dei Conti della Sez. Abruzzo, la quale chiamata a giudicare sullâeccessivo ritardo nella notifica delle multe stradali, ha ritenuto sussistere una responsabilità contabile in capo allâ operatore di polizia municipale.
Il comportamento dei pubblici dipendenti, non rispettoso delle norme relative ai procedimenti sanzionatori indicati nel Codice della Strada, è un illecito contabile il quale implica un danno economico per lâ Ente Locale.
In pratica, tra la condotta lesiva tenuta dallâ operatore ed il danno erariale si instaura quel nesso di causalità che giustifica il provvedimento sanzionatorio economico.
Nel valutare il comportamento negligente degli addetti alla vigilanza bisogna considerare sia il tipo di adempimento richiesto che lâ insieme dellâ attività cui i dipendenti sono preposti.
Ebbene, la piccola dimensione dellâEnte Locale e la facilità nellâesecuzione degli adempimenti rendono più grave la responsabilità degli operatori.
Nella fattispecie si trattava dellâufficio di polizia municipale di un piccolo comune e di un tipo di attività , quale quello della notifica delle multe, non certamente difficoltosa per cui il mancato adempimento entro i termini previsti indica una inefficienza nel servizio e una violazione degli obblighi dâ ufficio.
In conclusione, la Corte ritiene che il comportamento tenuto è lesivo dei principi fondamentali che reggono lâattività amministrativa nella pubblica amministrazione per cui la condotta è censurabile pur sotto lâ aspetto economico.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 07 luglio 2006
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