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Indici della Rassegna

Titolo
Ordine di rimozione di cartello pubblicitario ed applicazione della sanzione amministrativa
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. maggio 2006)
Testo
Il provvedimento dirigenziale con cui è stato emessa l’ordinanza d’immediata rimozione di cartelli pubblicitari installati in carenza di autorizzazione, o difformemente ad essa, non può avere finalità sanzionatorie di tipo punitivo, ma è indirizzato all’eliminazione del comportamento illecito.

L’arrecato pregiudizio dell’interesse pubblico, infatti, non può consentire che si applichino all’ordine di ripristino della violata legalità formalità proprie del procedimento per le la contestazione della violazione amministrativa.

Il procedimento per l’accertamento della detta violazione - cui è correlata l’applicazione della sanzione, regolato dalle disposizioni di cui alla legge 689/1981 - va distinto dall’ordine di rimozione ai fini ripristinatori non tanto per le diverse finalità, ma soprattutto per l’oggetto dei due ordini:

- l’ordine di rimozione ha contenuto vincolato ed è strumento che da solo consente di riportare la situazione dei luoghi nell’originaria connotazione;

- la contestazione della violazione consente l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa.

Ne consegue che l’atto dirigenziale non deve essere ossequioso delle disposizioni di legge della depenalizzazione, quanto della norma che garantisce al privato la partecipazione al procedimento ossia l’osservanza dell’obbligo di avviso dell’avvio.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 07 luglio 2006
 
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