Indici della Rassegna
Titolo
Ordine di rimozione di cartello pubblicitario ed applicazione della sanzione amministrativa
Abstract
(Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. maggio 2006)
Testo
Il provvedimento dirigenziale con cui è stato emessa lâordinanza dâimmediata rimozione di cartelli pubblicitari installati in carenza di autorizzazione, o difformemente ad essa, non può avere finalità sanzionatorie di tipo punitivo, ma è indirizzato allâeliminazione del comportamento illecito.
Lâarrecato pregiudizio dellâinteresse pubblico, infatti, non può consentire che si applichino allâordine di ripristino della violata legalità formalità proprie del procedimento per le la contestazione della violazione amministrativa.
Il procedimento per lâaccertamento della detta violazione - cui è correlata lâapplicazione della sanzione, regolato dalle disposizioni di cui alla legge 689/1981 - va distinto dallâordine di rimozione ai fini ripristinatori non tanto per le diverse finalità , ma soprattutto per lâoggetto dei due ordini:
- lâordine di rimozione ha contenuto vincolato ed è strumento che da solo consente di riportare la situazione dei luoghi nellâoriginaria connotazione;
- la contestazione della violazione consente lâapplicazione della sanzione pecuniaria amministrativa.
Ne consegue che lâatto dirigenziale non deve essere ossequioso delle disposizioni di legge della depenalizzazione, quanto della norma che garantisce al privato la partecipazione al procedimento ossia lâosservanza dellâobbligo di avviso dellâavvio.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 07 luglio 2006
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