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Indici della Rassegna

Titolo
? Non può essere dichiarato decaduto un consigliere comunale che è risultato assente dal consiglio per tre sedute consecutive
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Puglia, Bari, sent. giugno 2006)
Testo
Il fatto

Con deliberazione del Consiglio Comunale un consigliere di minoranza veniva dichiarato decaduto dalla carica per l’assenza ingiustificata, per tre sedute consecutive, dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio non aveva ritenuto le giustificazioni dallo stesso addotte “valide ragioni per disattendere ai doveri istituzionali”.

Il consigliere di minoranza grava, quindi, il provvedimento lamentando la violazione, tra le altre, dell’art. 43, ult. Co., D.Lgs. n. 267/2000 e violazione degli artt. 3 e 8, L. 241/90 ed eccesso di potere sotto diversi profili “in quanto le giustificazioni addotte dall’interessato sarebbero state disattese senza che fosse stato effettuato apprezzamento alcuno in ordine alla rilevanza delle circostanze addotte”.

Il Comune si costituiva rilevando che il consigliere aveva omesso qualsivoglia giustificazione con riguardo ad una seduta e per le altre due sedute aveva addotto, tardivamente, giustificazioni del tutto incongrue.


Il Principio

I giudici amministrativi, con la sentenza in epigrafe hanno ritenuto che la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all’esercizio di un munus publicum sicchè la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore.
Devono, pertanto, ritenersi cause giustificative le malattie, le assenze per affari indilazionabili, i congedi autorizzati dal sindaco e/o dalla giunta.

Viene, altresì, ribadito che nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo, pertanto, essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

Il tar, nella fattispecie, ha ritenuto dover accogliere il ricorso avendo ravvisato la omessa valutazione, da parte del consiglio, della astratta possibilità che le assenze potessero o meno ritenersi giustificate. Ha ritenuto, inoltre, essere mancato qualsivoglia apprezzamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza delle giustificazioni addotte dal consigliere di minoranza.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 14 luglio 2006
 
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