Indici della Rassegna
Titolo
La violazione delle disposizioni normative in materia fiscale non inficia l'offerta
Abstract
(TAR Lazio, Roma, sent. luglio 2006; TAR Campania sent. giugno 2006)
Testo
Lâinosservanza delle modalità di formulazione delle offerte, modalità previste dal bando o dalla lettere dâinvito, ma non sanzionate con lâesclusione, porta allâillegittimità dellâeventuale esclusione.
Lâinosservanza del disposto dellâutilizzo della carta bollata, non essendo detta formalità posta e volta alla garanzia della massima partecipazione o della par condicio dei concorrenti, concretizza mera irregolarità formale che impone allâamministrazione solo di richiedere la regolarizzazione.
Esplicitamente il supremo Consesso (Consiglio Stato, Sez. V, 26 marzo 2001, n. 1724) aveva dichiarato lâillegittimità della clausola di un bando o di una lettera d'invito ad una gara
d'appalto pubblico, che aveva comminato l'esclusione dell'offerta non in regola con le norme sull'imposta di bollo.
âL'inadempimento della relativa obbligazione tributaria non può legittimamente determinare conseguenze più gravi ed esorbitanti di quelle previste dall'art. 19, d.P.R. 24 ottobre 1972 n. 642 per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, che, appunto, impone ai giudici ed ai pubblici ufficiali d'accettare e d'assumere a base dei propri provvedimenti l'atto non in regola con il bolloâ.
Allâannullamento del verbale di esclusione ed alla riammissione dellâimpresa consegue la rinnovazione dellâintera procedura di gara.
La reintegra in forma specifica è rimedio e tutela integrale dellâillegittimità subita ponendo lâimpresa nella situazione quo ante e consentendole di ripartecipare alla selezione ancora esperibile perché non conclusa la procedura selettiva.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 31 luglio 2006
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