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Indici della Rassegna

Titolo
La violazione delle disposizioni normative in materia fiscale non inficia l'offerta
Argomento
Appalti
Abstract
(TAR Lazio, Roma, sent. luglio 2006; TAR Campania sent. giugno 2006)
Testo
L’inosservanza delle modalità di formulazione delle offerte, modalità previste dal bando o dalla lettere d’invito, ma non sanzionate con l’esclusione, porta all’illegittimità dell’eventuale esclusione.
L’inosservanza del disposto dell’utilizzo della carta bollata, non essendo detta formalità posta e volta alla garanzia della massima partecipazione o della par condicio dei concorrenti, concretizza mera irregolarità formale che impone all’amministrazione solo di richiedere la regolarizzazione.
Esplicitamente il supremo Consesso (Consiglio Stato, Sez. V, 26 marzo 2001, n. 1724) aveva dichiarato l’illegittimità della clausola di un bando o di una lettera d'invito ad una gara


d'appalto pubblico, che aveva comminato l'esclusione dell'offerta non in regola con le norme sull'imposta di bollo.

“L'inadempimento della relativa obbligazione tributaria non può legittimamente determinare conseguenze più gravi ed esorbitanti di quelle previste dall'art. 19, d.P.R. 24 ottobre 1972 n. 642 per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, che, appunto, impone ai giudici ed ai pubblici ufficiali d'accettare e d'assumere a base dei propri provvedimenti l'atto non in regola con il bollo”.

All’annullamento del verbale di esclusione ed alla riammissione dell’impresa consegue la rinnovazione dell’intera procedura di gara.
La reintegra in forma specifica è rimedio e tutela integrale dell’illegittimità subita ponendo l’impresa nella situazione quo ante e consentendole di ripartecipare alla selezione ancora esperibile perché non conclusa la procedura selettiva.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 31 luglio 2006
 
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