Indici della Rassegna
Titolo
Configurabilità dell'infortunio in itinere
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2006)
Testo
Il fatto
Un lavoratore, mentre si recava nella propria sede di servizio, inciampava alla uscita della stazione ferroviaria riportando una frattura allâomero ed escoriazioni varie.
Il ricorrente, ritenendo che nella specie si fosse verificato un infortunio in itinere, inoltrava apposita istanza allâINPS al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta.
LâINPS respingeva lâistanza ritenendo che il ricorrente avrebbe potuto evitare lâincidente utilizzando la normale attenzione di vita quotidiana richiesta dalla circostanza stante la mancanza di fatti oggettivi eccezionali ed imprevedibili.
Il principio
Il Supremo Consesso, con la sentenza in epigrafe, ha sottolineato importanti principi in materia di infortunio in itinere.
Non può ritenersi sufficiente, ai fini del riconoscimento della causa di servizio che lâincidente sia comunque avvenuto in itinere.
âLa giurisprudenza - pur concorde nel ritenere sussistente il nesso eziologico tra lâinfermità e il servizio prestato anche quando lâevento lesivo si sia verificato non già nel corso dellâespletamento della prestazione lavorativa ma, sulla base di una adeguata dimostrazione, durante lo spostamento necessario al raggiungimento della sede dellâufficio oppure in quello necessario per rientrare da questa alla propria abitazione â è tuttavia ferma nel ritenere che, ai fini di una valutazione della sussistenza di tale requisito minimo, ossia dellâanzidetta relazione di strumentalità tra lâattività nella quale è occorso lâinfortunio ed il servizio, debba accedersi a criteri valutativi estremamente rigorosi nel considerare lâevento dannoso come verificatosi nel tragitto di provenienza o in direzione del luogo di lavoro e che, in ogni caso, la particolare figura dellâinfortunio in itinere può ritenersi verificata in occasione di lavoro, e pertanto meritevole di tutela, soltanto quando sussista uno specifico collegamento tra lâevento e lâattività di lavoro, per cui non è sufficiente, ai fini dellâattribuzione dei benefici previsti al dipendente, il rischio generico connesso allâattività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico collegato allâattività lavorativa; il che viene a verificarsi appunto solo nelle ipotesi in cui il dipendente stesso nel recarsi al luogo di lavoro (o alla propria abitazione di ritorno dal luogo di lavoro), debba percorrere una strada particolarmente pericolosa ovvero debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli utentiâ.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 31 luglio 2006
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