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Indici della Rassegna

Titolo
Configurabilità dell'infortunio in itinere
Argomento
Lavoro
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2006)
Testo
Il fatto
Un lavoratore, mentre si recava nella propria sede di servizio, inciampava alla uscita della stazione ferroviaria riportando una frattura all’omero ed escoriazioni varie.

Il ricorrente, ritenendo che nella specie si fosse verificato un infortunio in itinere, inoltrava apposita istanza all’INPS al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta.

L’INPS respingeva l’istanza ritenendo che il ricorrente avrebbe potuto evitare l’incidente utilizzando la normale attenzione di vita quotidiana richiesta dalla circostanza stante la mancanza di fatti oggettivi eccezionali ed imprevedibili.

Il principio

Il Supremo Consesso, con la sentenza in epigrafe, ha sottolineato importanti principi in materia di infortunio in itinere.

Non può ritenersi sufficiente, ai fini del riconoscimento della causa di servizio che l’incidente sia comunque avvenuto in itinere.

“La giurisprudenza - pur concorde nel ritenere sussistente il nesso eziologico tra l’infermità e il servizio prestato anche quando l’evento lesivo si sia verificato non già nel corso dell’espletamento della prestazione lavorativa ma, sulla base di una adeguata dimostrazione, durante lo spostamento necessario al raggiungimento della sede dell’ufficio oppure in quello necessario per rientrare da questa alla propria abitazione – è tuttavia ferma nel ritenere che, ai fini di una valutazione della sussistenza di tale requisito minimo, ossia dell’anzidetta relazione di strumentalità tra l’attività nella quale è occorso l’infortunio ed il servizio, debba accedersi a criteri valutativi estremamente rigorosi nel considerare l’evento dannoso come verificatosi nel tragitto di provenienza o in direzione del luogo di lavoro e che, in ogni caso, la particolare figura dell’infortunio in itinere può ritenersi verificata in occasione di lavoro, e pertanto meritevole di tutela, soltanto quando sussista uno specifico collegamento tra l’evento e l’attività di lavoro, per cui non è sufficiente, ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti al dipendente, il rischio generico connesso all’attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico collegato all’attività lavorativa; il che viene a verificarsi appunto solo nelle ipotesi in cui il dipendente stesso nel recarsi al luogo di lavoro (o alla propria abitazione di ritorno dal luogo di lavoro), debba percorrere una strada particolarmente pericolosa ovvero debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli utenti”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 31 luglio 2006
 
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