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Indici della Rassegna

Titolo
Annullate le multe per mancata taratura dell'apparecchio
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Giudice di Pace di Recco, sent. 7 giugno 2006)
Testo
Il Fatto

Un automobilista, con ricorso, chiedeva al giudice di annullare il verbale di Polizia Stradale con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 142, comma 9, C.d.S. rilevata con apparecchio autovelox 104/C2 1552 applicando la sanzione pecuniaria e quella accessoria della detrazione di punti della patente di guida.

Sosteneva il ricorrente la nullità del verbale per inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica dell’accertamento, per mancanza della omologazione e della taratura dell’apparecchiatura.

Si costituiva per la Polizia Stradale la Prefettura la quale contestava il ricorso sostenendo che gli apparecchi autovelox adoperati dagli agenti erano regolarmente omologati e che nessuna normativa prevede la necessità della taratura.


Il Principio

Il giudicante, che in passato ha sostenuto i motivi di difesa della prefettura, ha dichiarato di non essere più convinto della loro fondatezza giuridica e, confortato da altre sentenze di accoglimento di analoghe domande da parte di altri uffici, ha accolto il ricorso.

“Lo stesso C.d.S. all’art. 345 del Regolamento prevede che le apparecchiature in questione devono essere costruite in modo da raggiungere lo scopo di verificare la velocità dei veicoli in modo chiaro ed accertabile. Ciò viene confermato da quanto disposto dal Decreto Dir. Gen. Della Motorizzazione n. 1123 che all’art. 4 prevede specificatamente che gli organi di P.S. che utilizzano il dispositivo autovelox 104/C2 sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso il Ministero e comunque, con un intervallo non superiore ad un anno”.

Il Giudice di Pace sottolinea, inoltre, che tale verifica deve essere necessariamente riportata anche nel verbale di contestazione insieme a quella della perfetta funzionalità dell’apparecchio.



Quanto precisato ai fini della indispensabile trasparenza nei riguardi del cittadino, anche per la tutela del suo diritto di difesa.


Da ultimo, si legge nella sentenza che nel corso di istruttorie riguardanti casi similari a quello in esame, sopralluoghi disposti dal giudice ed effettuati da CTU hanno accertato che gli apparecchi non sottoposti alla taratura hanno rilevato degli scostamenti tra la velocità del veicolo e quella accertata nella misura del 15-20%, ben lontana dalla tolleranza che viene applicata nella misura del 5% nei verbali che contestano l’eccesso di velocità.

Pertanto, in caso di errata misurazione della velocità, potrebbe trovare applicazione la più severa sanzione prevista dall’art. 142, comma 9, con l’automatica aggiunta di quelle accessorie anziché quella più mite di cui all’art. 142, comma 8.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 25 luglio 2006
 
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