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Indici della Rassegna

Titolo
Diritto di accesso agli atti
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2006)
Testo
Il diritto di accesso agli atti non può essere invocato per l’ostensione di documenti provenienti da soggetti privati e detenuti occasionalmente dalla p.a. e non utilizzati per l’attività istituzionale.

I documenti relativi alle attività di analisi del processo di ristrutturazione delle reti di distribuzione di carburante sono detenuti dal Ministero competente ma al solo fine della esigenze marginali alle attività ad esso demandate.

Nella fattispecie la richiesta di accesso agli elenchi dei distributori indipendenti trovava un impedimento




nell’inesistenza di un obbligo di redazione del detto elenco, ma premesso che il soggetto istante non è tenuto a dar conto con esattezza del documento che reputa di interesse, spetta alla p.a. fornire idonea indicazione degli atti da cui poter dedurre le indicazioni pretese.

Di talchè, seppur in assenza della formazione degli indicati elenchi, al Codacons deve essere consentito di accedere agli atti che consentano di poter conoscere, anche in via derivata, le notizie circa l’indicazione dei distributori di carburanti operanti sul territorio e nello specifico dei distributori indipendenti.

Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
martedì 25 luglio 2006
 
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