Indici della Rassegna
Titolo
Nomina dei segretari comunali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2006)
Testo
Il termine di 120 gg, previsto dallâart. 99 D.lgs 267/00 per la nomina del Segretario comunale e provinciale, ha natura perentoria e decorre dal momento in cui gli organi monocratici assumono la carica e , cioè, allâatto della proclamazione dellâavvenuta elezione.
Questa è la conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato relativamente allâefficacia del provvedimento di nomina del Segretario Generale adottato oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento.
Dallâanalisi del dies a quo, per lâadozione del provvedimento emerge lâassenza dellâobbligo di una comunicazione del risultato non avendo lâatto di proclamazione degli eletti natura recettizia.
Tale interpretazione è corroborata oltre che dalla chiara lettera della norma dellâart. 50 del T.U. 267/2000 che consente al legale rappresentante dellâente di compiere atti ad esso riservati sin dalla proclamazione , anche dallâinesistenza di disposizioni che limitino, per il periodo intercorrente tra la proclamazione ed il giuramento, lâattività o che ne restringano la potestà gestionale.
Il provvedimento di nomina nel caso in cui sia stato adottato oltre il termine perentorio di 120 gg. e dopo che lâAgenzia autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e provinciali abbia già provveduto a nominare un altro segretario, deve ritenersi nullo per impossibilità giuridica dellâoggetto, non prevedendo lâordinamento la contemporanea esistenza di due segretari.
Ne consegue la conferma ope legis del segretario già in prorogatio.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento dottrinario, la proroga di funzioni e di poteri - per essere di carattere eccezionale - è soggetta ad interpretazione restrittiva e, quindi, da reputarsi limitata e definita al solo fine dei necessari adempimenti.
Con la riforma â Bassaniniâ i segretari comunali o provinciali hanno perso la dipendenza dallo Stato, per essere passati allâAgenzia, pur mantenendo il rapporto funzionale con gli enti locali. La distinzione tra i due rapporti di servizio ed impiego è elemento chiarificatore per lâiter dellâassegnazione dellâAgenzia, iter che si sviluppa in:
- richiesta del legale rappresentante rivolta allâAgenzia per pubblicazione dellâavviso di ricerca;
- pubblicazione dellâavviso sul sito dellâAgenzia;
- scelta del nominativo del segretario da assegnare e richiesta di assegnazione da parte del legale rappresentante dellâente locale;
- verifica effettuata dallâAgenzia dei titoli e requisiti del candidato prescelto e conseguente provvedimento assegnazione;
- adozione del provvedimento di nomina da parte del sindaco o presidente della provincia;
- accettazione del designato.
Ne deriva che la nomina è soggetta alla condizione dellâavvenuta assegnazione del segretario designato da parte dellâAgenzia; in carenza della detta assegnazione la nomina eventualmente intervenuta deve reputarsi inefficace per carenza del necessario atto presupposto.
Poiché, infatti, il segretario è dipendente dellâAgenzia, solo con lâintesa tra questa e lâamministrazione locale può considerarsi perfezionato lâatto conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 01 agosto 2006
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