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Indici della Rassegna

Titolo
Nomina dei segretari comunali
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2006)
Testo
Il termine di 120 gg, previsto dall’art. 99 D.lgs 267/00 per la nomina del Segretario comunale e provinciale, ha natura perentoria e decorre dal momento in cui gli organi monocratici assumono la carica e , cioè, all’atto della proclamazione dell’avvenuta elezione.

Questa è la conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato relativamente all’efficacia del provvedimento di nomina del Segretario Generale adottato oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento.

Dall’analisi del dies a quo, per l’adozione del provvedimento emerge l’assenza dell’obbligo di una comunicazione del risultato non avendo l’atto di proclamazione degli eletti natura recettizia.

Tale interpretazione è corroborata oltre che dalla chiara lettera della norma dell’art. 50 del T.U. 267/2000 che consente al legale rappresentante dell’ente di compiere atti ad esso riservati sin dalla proclamazione , anche dall’inesistenza di disposizioni che limitino, per il periodo intercorrente tra la proclamazione ed il giuramento, l’attività o che ne restringano la potestà gestionale.

Il provvedimento di nomina nel caso in cui sia stato adottato oltre il termine perentorio di 120 gg. e dopo che l’Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e provinciali abbia già provveduto a nominare un altro segretario, deve ritenersi nullo per impossibilità giuridica dell’oggetto, non prevedendo l’ordinamento la contemporanea esistenza di due segretari.

Ne consegue la conferma ope legis del segretario già in prorogatio.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento dottrinario, la proroga di funzioni e di poteri - per essere di carattere eccezionale - è soggetta ad interpretazione restrittiva e, quindi, da reputarsi limitata e definita al solo fine dei necessari adempimenti.

Con la riforma “ Bassanini” i segretari comunali o provinciali hanno perso la dipendenza dallo Stato, per essere passati all’Agenzia, pur mantenendo il rapporto funzionale con gli enti locali. La distinzione tra i due rapporti di servizio ed impiego è elemento chiarificatore per l’iter dell’assegnazione dell’Agenzia, iter che si sviluppa in:
- richiesta del legale rappresentante rivolta all’Agenzia per pubblicazione dell’avviso di ricerca;
- pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Agenzia;
- scelta del nominativo del segretario da assegnare e richiesta di assegnazione da parte del legale rappresentante dell’ente locale;
- verifica effettuata dall’Agenzia dei titoli e requisiti del candidato prescelto e conseguente provvedimento assegnazione;
- adozione del provvedimento di nomina da parte del sindaco o presidente della provincia;
- accettazione del designato.
Ne deriva che la nomina è soggetta alla condizione dell’avvenuta assegnazione del segretario designato da parte dell’Agenzia; in carenza della detta assegnazione la nomina eventualmente intervenuta deve reputarsi inefficace per carenza del necessario atto presupposto.
Poiché, infatti, il segretario è dipendente dell’Agenzia, solo con l’intesa tra questa e l’amministrazione locale può considerarsi perfezionato l’atto conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 01 agosto 2006
 
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