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Indici della Rassegna

Titolo
L'affidamento a trattativa privata costituisce un'eccezione alle procedure concorsuali "aperte"
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, Roma, sent. agosto 2006)
Testo
Con la sentenza in epigrafe i giudici amministrativi hanno ribadito alcuni principi essenziali in materia di procedure concorsuali.
In particolare, viene ribadito il concetto secondo cui l’obbligo di seguire le norme di evidenza pubblica, ivi incluse quelle concernenti l’adeguata pubblicizzazione della selezione, è regola generale.

La normativa nazionale in materia di contabilità pubblica impone per ogni attività contrattuale di una pubblica amministrazione l’utilizzo di procedure concorsuali “aperte” circoscrivendo ad alcune ipotesi eccezionali la possibilità di ricorrere all’affidamento a trattativa privata.

La stessa giurisprudenza amministrativa ha di recente ricordato che anche quando un soggetto pubblico non è direttamente tenuto all’applicazione di una specifica disciplina per la scelta del contraente, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici impone all’amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese.

Alla luce delle osservazioni che precedono il Tar Lazio è pervenuto alla conclusione di seguito riportata:

“è illegittimo il ricorso della P.A. alla trattativa privata, ai fini dell’affidamento di un servizio, motivato con riferimento al fatto che una pregressa gara è andata deserta ed all’urgenza dell’affidamento medesimo per l’imminente scadenza del contratto in essere disciplinante il servizio, nel caso in cui, da un lato, la precedente gara andata deserta sia già stata espletata da un lungo lasso di tempo e da un soggetto differente dalla P.A. procedente (nella specie si trattava della Consip) e, dall’altro, l’urgenza dell’affidamento sia stata determinata non già da un evento imprevedibile e, quindi, da condizioni oggettive, bensì dalla tardiva attivazione della stessa Amministrazione; infatti, la tardiva attivazione della P.A. rende priva di sostrato la dichiarata caratteristica di “urgenza” che ha determinato il ricorso alla trattativa privata”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 25 agosto 2006
 
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