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Indici della Rassegna

Titolo
Diritto di accesso ai soggetti interessati ex art. 22 l. 241/90 e ai consiglieri comunali: differenze
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. agosto 2006)
Testo
“Tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune.
Di ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere apposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 25 agosto 2006
 
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