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Indici della Rassegna

Titolo
Segretari comunali e provinciali: ruolo e funzioni, assistenza giuridica e di coordinamento, atti di gestione
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. agosto 2006)
Testo
Con la sentenza in epigrafe in Consiglio di Stato è ancora una volta venuto a ratificare la legittimità del provvedimento del Sindaco e/o del Presidente con cui si conferiscono poteri di amministrazione attiva ai Segretari del EE.LL..

Un siffatto provvedimento, oltre che a trovare un inequivocabile fondamento giuridico nel combinato disposto delle norme di cui all’art. 109 comma 2 e art. 97, comma 4, lettera d) del T.U.E.L., ha valenza sostanziale nella necessità di assicurare ai Comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale, il rispetto del principio/criterio di distinzione fra le responsabilità di natura politico-amministrativa e quelle di gestione operativa.

La disposizione di cui all’art. 109 comma 2 prevedendo l’attribuzione ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, delle funzioni di cui all’art. 107 commi 1 e 2, fa salva l’applicazione dell’art. 97 comma 4 lett. d) e quindi il potere dei segretari comunali di esercitare ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia. Specifica, inoltre, la sentenza in argomento che l’attribuzione di detti poteri di amministrazione c.d attiva deve ritenersi possibile anche qualora esistano nella dotazione organica dell’ente professionisti-responsabili dell’Ufficio con competenze specifiche, e comunque non Dirigenti.

Nella fattispecie in esame il Consiglio di Stato ha rigettato un motivo di appello consistente nell’asserito vizio di incompetenza del decreto di approvazione del progetto esecutivo e del decreto di occupazione di urgenza perché adottati dal segretario comunale nonostante la presenza nell’organigramma dell’ente di un professionista responsabile dell’Ufficio tecnico.

Sul punto hanno specificato i Giudici di Palazzo Spada, attuando una rigorosa interpretazione della disposizione di cui all’art. 109 comma 2 T.U.E.L., che il rilievo non poteva avere ingresso in quanto risultante dagli atti del giudizio che il professionista era, non già un dirigente, ma bensì un responsabile dell’ufficio tecnico cui il sindaco aveva conferito funzioni dirigenziali in materia di OO.PP. ex art. 109 D.Lgs 267/2000.

Secondo l’assunto del Supremo Consesso deriva da quanto sopra che legittimamente la responsabilità operativa delle diverse aree in cui si articola la struttura organizzativa era stata attribuita al segretario comunale, il quale, pertanto, risultava competente ad adottare i relativi provvedimenti aventi efficacia esterna.
Autore
Avv. Francesca Manili
Data
venerdì 25 agosto 2006
 
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