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Indici della Rassegna

Titolo
Espropriazioni di pubblica utilità: forme alternative di comunicazione tipiche dei procedimenti di massa
Argomento
Espropri
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. agosto 2006)
Testo
Nel caso di approvazione del progetto esecutivo, con implicita dichiarazione di pubblica utilità, e di presenza di un numero complessivo dei soggetti espropriandi tale da rendere particolarmente gravosa la comunicazione personale, sussistono i presupposti di legge per le forme alternative di comunicazione tipiche dei procedimenti di massa.

A queste conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato nella sentenza in commento n. 4993 del 25 agosto 2006.

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90 l’amministrazione, qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero dei destinatari, può provvedere alla comunicazione dell’avvio del procedimento anche attraverso forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

L’art. 8 rappresenta, quindi, una norma di chiusura dell’ordinamento che in ipotesi marginali di procedimenti di massa, e al fine di evitare un pregiudizio per l’interesse pubblico, ammette la possibilità di utilizzare forme alternative. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene applicabile la suddetta norma anche nei procedimenti per l’approvazione del progetto di realizzazione di elettrodotto che coinvolge un elevato numero dei soggetti interessati dal passaggio della linea sui terreni di loro proprietà.

La sentenza in rassegna ha preso in esame, inoltre, le problematiche connesse alla localizzazione dell’opera pubblica e all’eventuale sindacato del giudice amministrativo.

Il Collegio ha ravvisato che in tema di dichiarazione di pubblica utilità di un’opera pubblica derivante ex lege dall’approvazione del relativo progetto, la scelta eseguita dall’amministrazione è espressione dell’ampia discrezionalità, sindacabile dal Giudice amministrativo esclusivamente sotto i profili dell’irragionevolezza e della contraddittorietà.

Nella localizzazione dell’opera pubblica, l’amministrazione non è tenuta a fornire le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto di un altro. Il giudice non ha, pertanto, possibilità di soprapporre una nuova comparazione degli interessi in gioco sostituendo l’esame precedentemente effettuato dall’ente con una ulteriore valutazione tenuto conto che non è rimesso al Giudice amministrativo il merito della scelta salvo che quest’ultima risulti manifestamente illogica ad una prima analisi.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 25 agosto 2006
 
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