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Indici della Rassegna

Titolo
E' illegittima la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione ove il nuovo edificio abbia un numero maggiore di piani ed una diversa altezza
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. agosto 2006)
Testo
Già l’art. 31, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, definiva lavori di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi impianti. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ripetutamente chiarito che, ai sensi della norma avanti citata, il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, purchè tale ricostruzione assicuri la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto, e venga, comunque, effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione.

La trasformazione dell’edificio preesistente, pertanto, finalizzata al suo recupero funzionale, può essere compiuta anche attraverso la demolizione radicale e la ricostruzione fedele di parti rilevanti del manufatto, specie quando ciò risulti più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico. La sezione ha ulteriormente allargato questa possibilità, estendendola alle ipotesi di totale demolizione e ricostruzione dell’edificio sempre sotto condizione che il nuovo edificio corrisponda pienamente a quello preesistente.

Al riguardo occorre sottolineare la circostanza secondo cui la giurisprudenza segue un orientamento rigoroso che impone la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto.

Nella fattispecie in esame, sebbene il ctu abbia ritenuto che il volume realizzato fosse inferiore al preesistente, va censurata l’inosservanza del limite insito nel rispetto delle caratteristiche strutturali del vecchio edificio per quanto concerne l’altezza ed il numero dei piani.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 05 settembre 2006
 
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