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Indici della Rassegna

Titolo
Gli atti del pubblico concorso devono essere approvati dal dirigente e non dall'organo politico
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Toscana, sent. luglio 2006)
Testo
Il Fatto
Tre partecipanti ad un pubblico concorso chiedevano l’annullamento, previa sospensione, della delibera con cui la Giunta comunale aveva approvato i lavori della commissione giudicatrice e la graduatoria finale del concorso pubblico per tre posti di funzionario tecnico di 8° qualifica funzionale disponendo altresì l’assunzione con contratto a tempo indeterminato dei primi 3 classificati in graduatoria, nonché di tutti gli atti della procedura concorsuale.

Ad avviso dei ricorrenti la delibera della giunta municipale sarebbe stata viziata da incompetenza poiché, trattandosi all’evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, sarebbe rientrata nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore personale.

In Diritto
A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego effettuata con D.Lgs. n. 29/93, presso le pubbliche amministrazioni ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva in materia di attività amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché di gestione finanziaria e di raggiungimento dei risultati corrispondenti agli obiettivi prestabiliti mentre agli organi di governo sono rimaste riservate le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di definizione di programmi ed obiettivi.

“Con specifico riguardo agli enti locali la legge 15.05.1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa) modificando l’art. 51 della legge 142/90 sugli Enti Locali, all’art. 6 ha espressamente stabilito che gli statuti ed i regolamenti comunali devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti; a questi ultimi la disposizione in questione attribuisce, tra i vari compiti, la responsabilità delle procedure di concorso, gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa, e gli atti di amministrazione e di gestione del personale”.

I giudici amministrativi, alla luce di detto quadro normativo, hanno ritenuto che la giunta comunale nell’approvare i verbali della commissione e nel disporre l’assunzione di tre vincitori ha illegittimamente esercitato poteri rientranti nella sfera di competenza dirigenziale.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 05 settembre 2006
 
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