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Titolo
Ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego è ininfluente il "nomen iuris" attribuitogli dall'atto che vi ha dato origine
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. agosto 2006)
Testo
Con la sentenza in epigrafe i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che âlâaccertamento giudiziale del rapporto di pubblico impiego, nella prospettiva dellâazione di condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento della retribuzione spettante al prestatore dâopera, non necessiti della tempestiva impugnazione degli atti che hanno qualificato il rapporto in maniera diversa da come si è concretamente caratterizzato nel suo svolgimento. Ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego, infatti, sono ininfluenti sia il ânomen iurisâ attribuitogli dallâatto che vi ha dato origine, sia lâespressa negazione della sua sussistenza o lâaffermazione della natura autonoma del rapporto, contenute negli atti istitutivi o nellâeventuale convenzione sottoscritta dalle parti, trattandosi di qualificazioni prive di diretta incidenza lesiva
e rilevando, piuttosto, la concreta attuazione del rapporto e, quindi, la verifica della sussistenza di quelli che tradizionalmente sono definiti indici rilevatori del pubblico impiegoâ.
Nella fattispecie i giudici hanno ritenuto sussistere i suddetti indici rilevatori atteso che:
1. vi era predeterminazione della retribuzione erogata con cadenza mensile;
2. sussisteva unâinnegabile continuità del rapporto che, prorogato più volte, si è protratto per diversi anni;
3. si ravvisava lâinserimento stabile del lavoratore nellâorganizzazione amministrativa ed il vincolo di subordinazione gerarchica (deducibili in maniera evidente dalle disposizioni contrattuali).
I giudici hanno dedotto, inoltre, il carattere esclusivo del rapporto dalla predeterminazione, nel contratto, dellâorario di svolgimento della prestazione personale (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con esclusione della domenica) e dalla mancanza di ogni rischio dâimpresa a carico del prestatore del servizio.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 05 settembre 2006
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