Indici della Rassegna
Titolo
La p.a. non è tenuta all'utilizzazione della graduatoria del concorso - i candidati che hanno conseguito l'idoneità non vantana alcun diritto
Abstract
(Tar Lazio, Roma, sent.agosto 2006)
Testo
La vacanza del posto in organico per rinuncia alla posizione giuridica conseguita dai vincitori del concorso non consente di riconoscere ai candidati risultati idonei alcuna posizione di diritto soggettivo alla nomina, posizione che non è riconoscibile neppure in capo ai vincitori di concorso.
La pubblica amministrazione nellâesercizio discrezionale del potere organizzativo valuta la necessità e la convenienza e le modalità di provvedere in merito alla copertura di posti resisi disponibili.
Richiamando anche pronunciamenti della Corte di Cassazione si perviene a statuire che ânei rapporti in regime di lavoro pubblico il vincitore di concorso non è titolare di un diritto soggettivo allâemanazione di provvedimento di nomina perché non è configurabile una posizione di diritto soggettivo a fronte del potere provvedimentaleâ .
Ne discende inesorabilmente che non può sussistere alcun diritto allo scorrimento della graduatoria.
Pur riconoscendo il vigore della norma della disposizione dellâart. 15, comma 7 del D.P.R. 494/1994 la stessa va intesa quale limitazione della vigenza della graduatoria, non prevedendosi in detta disposizione lâobbligo dello scorrimento.
Ogni obbligazione che incide, con finalità restrittive, la sfera discrezionale della pubblica amministrazione âdeve conseguire a prescrizioni espresseâ altrimenti si verrebbe a violare il principio costituzionale del ricorso al concorso pubblico per accedere a posti di pubblico impiego.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 08 settembre 2006
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