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Indici della Rassegna

Titolo
Anche nei piccoli comuni non compete al sindaco l'emanazione di provvedimenti amministrativi
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. agosto 2006)
Testo
Ai sensi della disposizione di cui all’art. 107 del T.U. 267/2000 spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e servizi secondo le disposizioni regolamentari e statutarie interne; ad essi è devoluta, altresì, l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e che non siano riservati agli organi di governo. Dette attribuzioni possono essere derogate solo a seguito di specifica disposizione legislativa.
Il provvedimento di assegnazione e di revoca di alloggi di edilizia residenziale pubblica è riconducibile alla funzione dirigenziale rientrando tra i provvedimenti di concessione ed analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale.

Laddove il comune sia di piccole dimensioni, al fine di individuare il soggetto abilitato all’emanazione di atti di tal fatta, occorre richiamare il disposto dell’art. 53 comma 23 della legge finanziaria 388/2000 che consente di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici ed il potere di adottare atti di natura regolamentare “anche al fine di operare il contenimento della spesa”, contenimento da documentare con apposita delibera di cadenza annuale sede di approvazione del bilancio.

Il disposto dell’art. 109 del T.U. 267/2000 consente, altresì, proprio per i comuni di piccole dimensioni, di attribuire - con provvedimento sindacale - le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente alla qualifica rivestita ed in deroga alle precise disposizioni di legge.

Ne consegue che al sindaco pur in carenza di figure dirigenziali non compete l’emanazione di atti in materia di revoca e nessuna esimente può essere rinvenuta nelle difficoltà operative, atteso che poteva ricorrersi ad istituti specifici quali il convenzionamento e l’espletamento associato di servizi.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 08 settembre 2006
 
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