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Indici della Rassegna

Titolo
Sanzioni amministrative accessorie e di opposizione
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. luglio 2006)
Testo
Le controversie relative al divieto di collocare cartelli pubblicitari lungo le strade sono devolute al giudice ordinario seppur si controverta della sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva.
Nel confermare il disposto la suprema Corte richiama il passato intervento già risalente al 1998 mai più innovato o modificato.

Nel richiamare, quindi, la precedente sentenza della stessa Corte che sin dal 1998 (n. 11721) ha statuito che “ il divieto di «collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari» «lungo le strade, nell'ambito o in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico»” e una inibizione assoluta che non ammette autorizzazioni in deroga.

La violazione comporta, oltre che l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria anche la “sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimozione di tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità”.

Nelle controversie in cui si discuta della violazione del divieto di collocare i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari nei luoghi tutelati ai sensi del richiamato art. 23 comma 3 D.Lgs. n. 285-1992 la cognizione è rimessa, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il paradigma procedimentale fissato dagli artt. 22 e 23 L.24 novembre 1981 n.689 ed i connessi principi in tema di sindacabilità degli atti amministrativi presupposti.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 08 settembre 2006
 
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