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Indici della Rassegna

Titolo
L'ente locale deve rispettare le disposizioni legislative in materia di inquinamento acustico
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. settembre 2006)
Testo
L’Ente Locale non può disapplicare le disposizioni legislative statali introducendo, fuori dei casi espressamente consentiti, valori limite di emissione o immissione dei rumori differenti e inferiori rispetto a quelli indicati nei decreti emanati.

La L. 447/1995 definisce l’inquinamento acustico “l’introduzione dei rumori nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio al riposo ed alle attività umane…”.
La medesima disposizione legislativa, all’ art. 3 stabilisce che i valori limite di emissione ed immissione acustica debbono essere fissati con DpCm.

Il valore massimo del rumore che può essere emesso da una sorgente e quello massimo che può essere immesso nell’ambiente abitativo sono indicati esclusivamente dalla normativa nazionale.

L’ art. 6 conferisce la competenza ai comuni per l’ adozione dei regolamenti attuativi della disciplina statale e regionale di tutela dell’inquinamento acustico.
All’ interno di questo quadro legislativo si colloca la Sentenza 01/09/2006 n. 18953 della Corte di Cassazione Sez. I la quale confermando la competenza statale in materia di inquinamento acustico riconosce agli Enti Pubblici Locali, nella fattispecie al Comune, di adottare, nel rispetto dei vincoli posti dalla L. 447/1995, una più specifica regolamentazione circa l’emissione e l’immissione dei rumori nell’ ambito territoriale competente.

Secondo la Suprema Corte l’Ente Locale, avendo una conoscenza approfondita del contesto in cui opera è in grado di poter valutare i concreti effetti negativi dell’uso di particolari fonti sonore sulla tranquillità pubblica.
Questa conoscenza garantisce al Comune di introdurre una regolamentazione appropriata a tutela della collettività.


Sul punto la Cassazione si era già espressa con la Sent. 15081 del 09/10/2003 affermando come la L. 447/1995 consente ai Comuni di adottare una particolare normativa interna relativa all’ inquinamento acustico.

Conseguentemente è legittima qualsiasi norma regolamentare comunale che, nel rispetto della L. 447/1995, tuteli la quiete pubblica potendo l’Ente Locale stabilire il limite oltre il quale il rumore lede l’ interesse alla quiete della cittadinanza.

Il Comune, se da un lato è tenuto a rispettare tassativamente i vincoli introdotti dai Decreti ministeriali non potendo applicare valori limite di emissione o immissione dei rumori differenti, comunque inferiori a quelli indicati, dall’altro può con regolamento fissare all’ interno dei vincoli, soglie oltre le quali si disturba la quiete pubblica tenuto conto delle esigenze dei propri cittadini.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 21 settembre 2006
 
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