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Indici della Rassegna

Titolo
Progettazione opere pubbliche su beni sottoposti a vincolo storico o artistico - competenza esclusive architetti
Argomento
Opere pubbliche
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2006)
Testo
Il Consiglio di Stato ha sancito la perdurante vigenza della disposizione di cui all’art. 52 del Regolamento per la professione di ingegnere ed architetto – R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 secondo cui „le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n. 364 (normativa poi trasfusa nella L. 01.06.1939 n. 1089 prima, nel D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 poi, ed infine nel D.Lgs. 22.01.2004 n. 42), per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto“.

Trattandosi di una normativa che trova una sua ratio speciale nella necessità di far sì che a progettare interventi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti e segnatamente di una adeguata formazione umanistica, non deve ritenersi in contrasto con le disposizioni comunitarie che, volte invece ad agevolare l’effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi nell’ambito dei paesi aderenti all’unione europea, prevedono il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nel settore dell’architettura.

In particolare, non costituisce ostacolo al riconoscimento della competenza esclusiva di cui al citato art. 52 del Regolamento la disciplina di cui alla Direttiva Comunitaria 10 giugno 1985, n. 384 recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129 laddove riconosce agli ingegneri civili laureati prima della entrata in vigore della direttiva, una automatica abilitazione all’esercizio della professione di architetto in tutti i paesi della Comunità, e quindi anche in Italia.
Sul punto, anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, cui il Consiglio di Stato ha sottoposto la sollevata questio pregiudiziale „se la prefata normativa comunitaria attui una totale ed automatica equiparazione dei titoli di architetto e di ingegnere civile ai fini dell’esercizio delle attività professionali nel campo dell’architettura“, ha dichiarato che la ratio e la volontà della disposizione comunitaria in argomento non si propone di imporre allo stato membro di porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l’accesso alla professione di architetto in Italia.

La prefata normativa, pertanto, non deve ritenersi di ostacolo alla piena vigenza di quelle disposizione interne che aventi una ratio e finalità differenti, riconoscono competenze esclusive a talune categorie di professionisti.

Deriva da quanto sopra la piena vigenza nell’ordinamento attuale della disposizione dell’art. 52 del regolamento, la cui violazione ben potrebbe motivare il diniego della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti a vincolo storico od artistico.
Il riconoscimento della detta competenza esclusiva degli architetti non si estende a tutti gli interventi concernenti gli immobili di interesse storico ed artistico per essere anche di competenze dell’ingegnere civile la c.d. parte tecnica dell’opera pubblica da attuare e cioè „le attività progettuali e di direzione dei lavori che, scevre dal comportare scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e del risanamento, riguardano l’edilizia civile vera e propria“.
Autore
Avv. Francesca Manili
Data
giovedì 21 settembre 2006
 
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