Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Nessun risarcimento per il lavoro straordinario se manca la preventiva autorizzazione formale
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. agosto 2006)
Testo
Il fatto
Un pubblico dipendente, proposto ricorso al Tar, otteneva il parziale accoglimento dello stesso per l’accertamento del diritto al riconoscimento del lavoro straordinario limitatamente alle ore preventivamente autorizzate dall’amministrazione.

Il primo giudice ha motivato la propria decisione richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui:” non può essere riconosciuto alcun compenso al pubblico dipendente per lavoro straordinario, quando manchi una preventiva formale autorizzazione da parte della p.a. datrice di lavoro, solo in questo modo essendo possibile verificare nel rispetto dell’art. 97 cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali”.

Secondo l’appellante, l’autorizzazione a prestare lavoro straordinario sarebbe implicitamente ricavabile dalle caratteristiche peculiari del servizio prestato.

Il Principio
“L’assunto non considera che, in presenza di una disciplina normativa del lavoro straordinario (art. 16 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268), contrassegnata da limiti, di natura sostanziale e quantitativa, imposti alle amministrazioni ed ai dipendenti, da un meccanismo compensatorio delle eventuali eccedenze fondato (comma sette) su riposi sostitutivi da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo, e da un meccanismo procedurale che affida al confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo la individuazione dei casi nei quali per esigenze eccezionali – debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario – il limite massimo individuale può essere superato (comma sei), non vi è spazio per una autorizzazione implicita. Ciò anche perché l’autorizzazione in questione non è un mero atto di consenso ma rappresenta il momento finale ed attuativo di un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie e disposizione dell’ente”.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 21 settembre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa