Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Requisiti dell'autocertificazione ai fini dell'attribuzione degli effetti
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2006)
Testo
I principi che sorreggono le autocertificazioni si fondano sulla considerazione che la dichiarazione sostitutiva (nella specie, prevista dall’art. 46, comma 1, lett. Z), del D.P.R. n. 445/2000), per poter avere la medesima efficacia certificativa dell’atto che va a sostituire, deve contenere tutti i dati dell’atto sostituito, dovendosi, così, indicare compiutamente le notizie che s’intendano fornire nel procedimento.

Solo con il prevedersi - ad opera della disposizione dell’art. 18, comma 2 della legge 241/1990, nella versione innovata a seguito della legge 15/2005 e D.L. 35/2006 - che i documenti attestanti atti, fatti qualità e stati soggettivi necessari all’istruttoria, siano acquisiti d’ufficio, se in possesso della struttura amministrativa o detenuti da altre pubbliche amministrazioni, si ha l’esimente dall’obbligo di deposito della detta autocertificazione laddove sia dimostrabile che la p.a. possa acquisirla d’ufficio.

In fattispecie sorte sotto il vigore della - e regolate dalla - precedente formulazione, correttamente la pubblica amministrazione aveva il diritto di richiedere la integrità documentale a pena del rigetto dell’istanza laddove non fosse essa stessa amministrazione nella condizione di analizzarne il contenuto per possedere l’atto da autocertificare.

Richiamando anche illustri precedenti pronunciamenti si trova conferma della doverosità che nella dichiarazione sostitutiva siano indicati con completezza il contenuto, o quella parte del contenuto, degli atti sostituiti.

Ogni dichiarazione resa dall’interessato poggia sui due fondamentali principi: l’autoresponsabilità del dichiarante e l’equivalenza funzionale delle suddette dichiarazioni rispetto ai certificati considerata la responsabilità, anche sul piano penale, in ordine alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese.
Ne deriva che una dichiarazione acquista, al fine che qui interessa, validità ed efficace soltanto se rispetti (tralasciato e superato il problema della formalità della presentazione) il canone dell’autosufficienza contenutistica rispetto al documento o all’atto sostitutivo.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 27 settembre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa