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Indici della Rassegna

Titolo
Termini per impugnare la concessione edilizia
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2006)
Testo
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna, si è soffermato sulla corretta individuazione della decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia rilasciata da terzi.

Il dies a quo è determinato dalla effettiva conoscenza dell’atto, che si ha quando la nuova costruzione riveli in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e la sua non conformità.

Il termine quindi decorre dal completamento dei lavori o nella fase iniziale degli stessi laddove si contesti l’assoluta inedificabilità dell’immobile o la distanza tra fabbricati.

I Giudici di palazzo Spada, nella sentenza in esame, hanno evidenziato altresì il presupposto necessario per la proposizione dei motivi aggiunti. La legittimità dei motivi aggiunti è subordinata all’ignoranza dei vizi stessi al momento della proposizione del ricorso introduttivo dovuta al deposito di nuovi atti in corso di causa, o al sopraggiungere di fatti e circostanze nuove non conosciuti né conoscibili.

L’ulteriore punto oggetto della decisione ha esaminato la natura giuridica della dichiarazione di inizio attività con effetti sulla individuazione del giudice competente.

La dichiarazione di inizio attività, nel regime normativo anteriore alle modifiche apportate alla L. 241/90, è da considerarsi soggettivamente e oggettivamente privato e, quindi, non impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

La nuove modifiche introdotte con la L. 15 /05 e L. 80/05 hanno devoluto le controversi di cui all’art. 19 comma 1,2,3 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
mercoledì 27 settembre 2006
 
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