Indici della Rassegna
Titolo
Termini per impugnare la concessione edilizia
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2006)
Testo
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna, si è soffermato sulla corretta individuazione della decorrenza del termine per lâimpugnazione della concessione edilizia rilasciata da terzi.
Il dies a quo è determinato dalla effettiva conoscenza dellâatto, che si ha quando la nuova costruzione riveli in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dellâopera e la sua non conformità .
Il termine quindi decorre dal completamento dei lavori o nella fase iniziale degli stessi laddove si contesti lâassoluta inedificabilità dellâimmobile o la distanza tra fabbricati.
I Giudici di palazzo Spada, nella sentenza in esame, hanno evidenziato altresì il presupposto necessario per la proposizione dei motivi aggiunti. La legittimità dei motivi aggiunti è subordinata allâignoranza dei vizi stessi al momento della proposizione del ricorso introduttivo dovuta al deposito di nuovi atti in corso di causa, o al sopraggiungere di fatti e circostanze nuove non conosciuti né conoscibili.
Lâulteriore punto oggetto della decisione ha esaminato la natura giuridica della dichiarazione di inizio attività con effetti sulla individuazione del giudice competente.
La dichiarazione di inizio attività , nel regime normativo anteriore alle modifiche apportate alla L. 241/90, è da considerarsi soggettivamente e oggettivamente privato e, quindi, non impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
La nuove modifiche introdotte con la L. 15 /05 e L. 80/05 hanno devoluto le controversi di cui allâart. 19 comma 1,2,3 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
mercoledì 27 settembre 2006
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