Indici della Rassegna
Titolo
Contratti della p.a.: aggiudicazione, annullamento in sede giurisdizionale, indizione di nuova gara o parziale rinnovazione
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. VI, sentt. 1625/04 e 6457/04)
Testo
Il Consiglio di Stato ritorna sul tema degli effetti scaturenti dall'annullamento, in sede giurisdizionale, della procedura di aggiudicazione della gara.
Fatto
A seguito di passaggio in giudicato di sentenza amministrativa, che disponeva lâannullamento della aggiudicazione di un gara (appalto concorso), veniva adito il Consiglio di Stato (ai sensi dellâart. 37 ult. comma L. 1034/1971) per ottenerne lâesecuzione in sede giurisdizionale.
Svolto il procedimento, costituitasi la società contro-interessata, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in ottemperanza ordinando allâAmministrazione di dare esecuzione alla sentenza mediante la rinnovazione del giudizio sulle offerte tecniche.
Diritto
Durante il giudizio di ottemperanza, la questione ha gravato intorno alla possibilità o meno per lâamministrazione di procedere allâindizione di una nuova gara od alla rinnovazione parziale delle attività pregresse.
Da un lato si è sostenuto che la rinnovazione delle operazioni valutative contrastasse con il generale principio di segretezza delle offerte, ormai già conosciute dalla Commissione valutatrice.
La pronuncia in esame ha dato nuova occasione al Supremo Consesso per statuire sullâimportante aspetto della materia.
In particolare ha precisato che il principio di segretezza (nel quale si esplica quello di par condicio dei partecipanti) non assume un valore di assoluta inderogabilità in ipotesi di parziale rinnovazione di gara a seguito di annullamento della stessa, in sede giurisdizionale.
Tale principio va, infatti, coordinato con altri aventi rilevanza costituzionale, tra cui la giustiziabilità delle posizioni giuridiche e lâeseguibilità dei giudicati amministrativi.
In ogni caso poi, la parità di valutazione dei concorrenti è garantita dallâimmutabilità delle offerte.
La pronuncia si inserisce nellâambito di un quadro giurisprudenziale ben definito. Sul punto infatti i giudici amministrativi hanno già avuto modo di esprimersi (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI â sentenza 25 marzo 2004, 1625) riconoscendo, in ipotesi, la facoltà dellâEnte di provvedere alla riapertura della gara al fine di riammettere unâimpresa illegittimamente esclusa. La prospettata soluzione si fonda sul principio di buon andamento dellâamministrazione.
Condizione necessaria, affinché possa procedersi alla parziale rinnovazione delle operazioni di gara, è che lâillegittimità sia accertata in relazione a regole di comportamento chiare e precostituite, in modo tale che la rideterminazione dei risultati raggiunti sia lâeffetto di una mera operazione tecnica.
Diversamente, qualora sia necessaria una rivalutazione di un criterio che richieda una valutazione da parte della Commissione altamente discrezionale dovrà essere rinnovata lâintera procedura.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 08 ottobre 2004
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