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Indici della Rassegna

Titolo
Diritti di segreteria del Segretario e del Vice-Segretario
Argomento
Enti locali
Abstract
(
Testo

Con l’emanazione del D.Lgs 165/2001 è stata demandata ai CCNL la possibilità di definire l’attribuzione di incrementi retributivi. Conseguentemente il contratto dei segretari comunali (16.05.2001) ha previsto ed inserito nella retribuzione anche i diritti di segreteria senza intervenire con disposizioni di dettaglio, rimandando per l’aspetto applicativo all’art. 41 della legge 312/1980.
Ai segretari spetta quindi una percentuale pari al 75% dei diritti riscossi dall’Ente correlativamente all’attività di rogito, percentuale da contenersi nel limite di 1/3 dello stipendio in godimento.
Per il V.Segretario Dirigente il CCNL dei dirigente all’art. 25 riconosce il diritto di rogito per le attività esercitate nei periodi di sostituzione sempre nei limiti del 75% degli introiti dell’ente senza tener conto delle percentuali riscosse dal segretario, ma con il limite del 1/3 della retribuzione annua in godimento.
Al V. Segretario non dirigente è dovuta una percentuale di diritti di rogito pari sempre al 75% del riscosso dall’ente in proporzione ad 1/3 dello stipendio in rapporto al periodo di sostituzione.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 06 ottobre 2006
 
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