Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Quale è la retribuzione che spetta ai dipendenti pubblici per le festività civili coincidenti con la domenica?
Argomento
Pubblico impiego
Testo

Negli ultimi mesi sono sempre più numerosi i ricorsi, inoltrati dai dipendenti pubblici, al fine di ottenere la corresponsione di un compenso aggiuntivo per le festività civili ricadenti di domenica, anche in assenza di prestazione dell'attività lavorativa.

La materia è disciplinata dall'art. 5 della legge 260/49.
Detta normativa opera una prima distinzione delle posizioni dei lavoratori con riferimento alla modalità di rimunerazione degli stessi, scindendo i retribuiti in misura "non fissa" dai retribuiti in misura "fissa".

Al I° comma viene sancito il principio che, per le festività civili nazionali, ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro prestate (non fissi), è garantita la normale retribuzione di fatto giornaliera.

Al II° comma si riconosce agli stessi lavoratori, che esplicano servizio nell'occasione, oltre alla retribuzione fissa, un accessorio per le ore effettivamente lavorate (maggiorazione per il festivo).

Per quanto riguarda, poi, i lavoratori compensati in misura fissa il legislatore ha distinto due ipotesi:

1. per l'opera prestata nelle ricorrenze festive infrasettimanali viene riconosciuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera anche la ulteriore retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con maggiorazione per il festivo;

2. per l'opera prestata nelle ricorrenze festive ricadenti di domenica si riconosce ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

In piena adesione alla circolare dell'UPPA del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 marzo 2003, prot. 1772/10/G.P., va precisato che nel caso di dipendenti a retribuzione fissa, ai fini del calcolo dello stipendio mensile, non ha rilevanza la durata dell'anno (365 o 366 giorni) o del mese (28 - 29 - 30 - 31 giorni) e, per lo stesso principio, non ha rilevanza nemmeno la aleatoria coincidenza della festività con la domenica per farne discendere un incremento della retribuzione fissa.
La retribuzione viene corrisposta a forfait, ossia senza tener conto delle effettive giornate di lavoro prestate. E' evidente, pertanto, che in linea con il criterio di compenso forfettario non possa tenersi conto della presenza, o meno, del numero delle festività all'interno del mese.

Ciò premesso, mentre appare legittimo il riconoscimento di una maggiorazione per la effettiva prestazione dell'attività lavorativa nella giornata festiva, non si giustifica il riconoscimento di un'aliquota giornaliera di retribuzione - ulteriore rispetto a quella normale spettante - quando la giornata festiva coincida sì con la domenica ma non sia stata impegnata nella prestazione lavorativa.

Si consideri, sul punto, che qualora si accogliesse l'interpretazione della riconoscibilità di un compenso aggiuntivo pur in assenza di un'effettiva attività lavorativa, si determinerebbe un ingiustificato detrimento discriminatorio all'interno della categoria dei lavoratori retribuiti in misura fissa, tra coloro che prestano attività lavorativa e coloro che riposano, atteso che la stessa aliquota giornaliera verrebbe riconosciuta ad entrambi, e non rinvenendosi - seguendo l'avversa interpretazione - una distinta disposizione normativa che garantisca al lavoratore in servizio, un riconoscimento - rispetto al collega che riposa - aggiuntivo per l'attività espletata in giorno di ricorrenza civile coincidente con la domenica, in palese violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Un diverso e contrapposto orientamento giurisprudenziale sussiste esclusivamente con riferimento a rapporti di lavoro di tipo privatistico e mai con riferimento a rapporti che attengono le p.a.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 08 ottobre 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa