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Indici della Rassegna

Titolo
Conferenza di servizi: possibilità della p.a. di manifestare il proprio dissenzo
Argomento
Enti locali
Abstract
(CGA sezione giurisdizionale, sent. settembre 2006)
Testo
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha sancito un importante principio in merito alla natura della conferenza di servizi e alla partecipazione delle amministrazioni invitate.

Sul primo aspetto, i Giudici hanno precisato che la conferenza di servizi, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con la L. 15/05 e L. 80/05, non ha natura di organo collegiale perfetto, ma costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa finalizzato alla celere formazione di atti complessi, ossia di atti che necessitano del concorso di volontà di più amministrazioni.

Il C.G.A. è pervenuto ad una interpretazione della disciplina prevista dalla L. 241/90 e, in particolare, dell’art. 14 quater. Ha infatti ritenuto non corretta l’interpretazione rigidamente formalistica secondo cui sussiste un presunto obbligo di manifestazione del dissenso all’interno della conferenza di servizi previsto dalla L. 241/90.

Ha ravvisato, pertanto, la possibilità per l’amministrazione invitata a partecipare alla conferenza di servizi di manifestare anche al di fuori della predetta sede il proprio dissenso.

A sostegno della suddetta interpretazione, interviene, secondo i Giudici, il comma 7 dell’art. 14 quater L. 241/90 ai sensi del quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata né abbia manifestato entro un certo termine il proprio dissenso; ne consegue che il consenso e il dissenso possono intervenire in forma tacita e/o anche in modo non contestuale.


Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 29 settembre 2006
 
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