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Indici della Rassegna

Titolo
Le compagnie di telefonia devono rispettare il regolamento comunale per l'installazione delle antenne cellulari
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2006)
Testo
Il fatto
Una compagnia telefonica comunicava al Comune l’inizio dei lavori per l’installazione di una stazione radio base.
Il Comune, per contro, rilevata l’applicabilità dell’art. 80bis, 5 comma del Regolamento edilizio diffidava la società a non realizzare i lavori.
Tale norma prescrive che le antenne delle stazioni radio base possono essere collocate su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti, posti a una distanza non superiore di 50 metri.

La società di telefonia proponeva ricorso sostenendo che la suddetta disposizione sarebbe affetta da vari profili di eccesso di potere e comporterebbe un limite oggettivo all’installazione degli impianti e la necessità di una moltiplicazione dei siti necessari per la realizzazione di una rete di trasmissione unitaria.



Il Principio
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di respingere le richieste della compagnia telefonica per i seguenti motivi:
1. l’approvazione del regolamento edilizio era stata preceduta dalla acquisizione di elementi di valutazione forniti dai gestori del servizio della telefonia cellulare;
2. due gestori avevano contestato il testo dello schema posto al loro esame, per la parte in cui aveva previsto che gli impianti non potessero emergere per più di due metri lineari dalla copertura dei tetti;
3. lo schema non è stato sottoposto ad alcuna osservazione critica, per la parte oggetto delle censure dell’appellante;
4. successivamente all’entrata in vigore dell’art. 80 bis sono stati realizzati nel territorio del Comune 174 impianti, di cui 57 da parte della stessa società appellante.
Dette considerazioni hanno indotto i giudici a ritenere smentita la deduzione secondo cui la previsione dell’art. 80 bis costituirebbe un ostacolo alla realizzazione della rete.

Il Comune, del resto, nel valutare le peculiarità del suo aggregato urbano, non ha fatto altro che contemperare gli interessi pubblici e privati in conflitto, con una misura ragionevole e non preclusiva della uniforme copertura del territorio e della efficiente organizzazione del servizio.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 29 settembre 2006
 
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