Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Illegittima l'ordinanza di rimozione di un'insegna dalla facciata di un edificio vincolato se era presente da oltre 50 anni ed era stata realizzata da un artista locale
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2006)
Testo
Il Fatto

Il Ministero per i Beni Culturali ed ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia avendo accertato, a seguito di sopralluogo, l’apposizione di cartelli pubblicitari sulla facciata di “Palazzo Cerio” in Capri invitava i proprietari a provvedere alla rimozione dei suddetti cartelli entro il termine di 60 giorni poichè danneggiavano l’aspetto ed il decoro del Palazzo essendo un immobile sottoposto a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.

Conseguentemente anche il Comune invitava gli interessati a rimuovere le insegne pubblicitarie con comminatoria di esecuzione d’ufficio e con addebito di spesa in caso di mancato adempimento.

Avverso detti provvedimenti la destinataria degli anzidetti provvedimenti, nonché titolare dell’esercizio di ristorazione pubblicizzato dall’insegna, insorgeva innanzi al Tar deducendo che l’insegna era stata realizzata da un artista locale e che si trovava apposta in fregio a “Palazzo Cerio” fin dal 1934.

Il Tar accoglieva il ricorso ritenendo l’insegna integrata con il tessuto paesaggistico del Comune.

Il Ministero per i Beni e la Attività Culturali ed il Comune proponevano, quindi, appello sostenendo, tra le altre, che la determinazione sull’obbligo di rimozione delle tabelle pubblicitarie è sottratta al sindacato del giudice amministrativo che non potrebbe, a parere del Ministero, svolgere valutazioni nel merito delle scelte effettuate dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’art. 22 della legge 1089/1939.

Il Principio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, ha sostenuto la legittimità della pronuncia del Tribunale amministrativo per aver esercitato un sindacato esterno alla sfera di discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione.


Il giudizio del Tar non sarebbe venuto “ad impingere nel merito la scelta di rimozione effettuata dal Soprintendente, ma ha riscontrato che essa era affetta da eccesso di potere per non essere stata preceduta da un’attenta ed approfondita istruttoria sulla tipologia dell’insegna e sulla sua idoneità – in quanto risalente nel tempo e prodotta da un artista indiscutibilmente integrato nella tradizione locale – ad inserirsi nella cornice storico/ambientale dei luoghi”.

Sostengono, inoltre, i giudici che l’obbligo di rimozione del cartello pubblicitario non può derivare automaticamente alla notifica dell’atto di vincolo in relazione al potere riconosciuto dall’art. 22 della l. 1089/1939 all’organo di tutela di vietare “il collocamento e l’affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni o altri mezzi di pubblicità che danneggino l’aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili di cui agli artt. 1, 2 e 3” della legge citata.

In presenza di usi pregressi del bene e di situazioni consolidate nel tempo eventuali provvedimenti di rimozione devono essere sostenuti da una puntuale ed attenta ponderazione dell’interesse primario alla tutela del bene con altri interessi di carattere economico e sociale cha al bene stesso si colleghino in via secondaria.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 17 ottobre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa