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Indici della Rassegna

Titolo
I Comuni sonolegittimati ad affidare il servizio notifiche ad agenzie private?
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. settembre 2006; Tar Toscana, Firenze, sent. settembre 2006)
Testo
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la cartella esattoriale notificatagli dal Comune per il tramite di un’agenzia privata (concessionaria del servizio riscossione tributi) e relativa ad una sanzione pecuniaria emessa a suo carico per violazione del C.d.S. ritenendo inesistente la suddetta notifica per non essere avvenuta per il tramite dell’amministrazione postale come prescritto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Si difendeva il Comune sostenendo che detta agenzia, per espresso provvedimento del Sindaco, aveva assunto la qualifica di messo notificatore ed in tale veste esercitava la funzione di ufficiale giudiziario, avendo, pertanto, valido titolo a compiere gli adempimenti del procedimento di notificazione previsti per l’amministrazione postale dalla l. 890/1982.

Il Principio
“La legge 890/1982 riserva all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, dalla accettazione (art. 3), al recapito (artt. 7 e 8), alla spedizione, infine all’avviso di ricevimento del piego raccomandato che munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno della consegna, costituisce prova della eseguita notificazione. Non può dunque dubitarsi che le complesse formalità previste dalla l. 890/1982, finalizzate insieme a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza dell’esito in ogni caso del procedimento di notificazione, costituiscano una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti”.

Per il suesposto principio i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto inesistente la notificazione degli estremi della violazione avvenuta per mezzo dell’agenzia privata ed eseguita dai dipendenti della stessa con il conseguente effetto della estinzione per il ricorrente della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria.

Il Tar Toscana propone un’interpretazione opposta a quella della Cassazione

Il Fatto
Con ricorso proposto dinanzi al Tar Toscana, le Poste Italiane S.P.A. hanno impugnato la deliberazione del Comune, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di notificazione di verbali di violazione del C.d.S. ad una società cooperativa, la quale ha proceduto ad abilitare messi notificatori privati, allo svolgimento della detta funzione. Motivo del ricorso è che l’affidamento disposto dal comune violerebbe la normativa vigente, atteso che la qualifica di messo notificatore non potrebbe essere attribuita dalla pubblica amministrazione a soggetti privati ad essa estranei; in ogni caso, la pubblica amministrazione può avvalersi di messi comunali solo ove non sia possibile eseguire la notificazione tramite il servizio postale, in quanto la legge n. 890/82 riconosce alla ricorrente un diritto di esclusiva per la notificazione degli atti amministrativi e giudiziari, compresi quelli adottati dalle pubbliche amministrazioni.

Costituitisi in giudizio, l’amministrazione comunale e la società cooperativa resistenti, hanno sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Il Principio

“L’espressione messi comunali indicata dalla disposizione contenuta nell’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 non può leggersi nel senso preteso dall’attuale appellante, ossia di un soggetto assunto in un rapporto di lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo comunale, o, quanto meno con l’attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel differente e più corretto significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione, specificamente, dal Comune, vuoi come dipendente dell’Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune”.

“Né è possibile rinvenire la violazione della riserva di esclusiva del fornitore in Italia del servizio universale, (Soc. Poste Italiane); infatti la legge n. 165/99 prevede che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale. Sussiste pertanto una sfera di valutazione discrezionale in ordine all’opportunità di utilizzare il servizio postale”.

Per i motivi suesposti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana respinge il ricorso ritenendolo infondato.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 17 ottobre 2006
 
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