Indici della Rassegna
Titolo
Risarcimento del danno e giurisdizione amministrativa
Abstract
(Tar Lazio, Roma, sent. 17 maggio 2004, n. 4551; Tar Campania, Salerno, sent. 2 luglio 2004, n. 1708; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 gennaio 2004, n. 126; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2 marzo 2004, n. 942)
Testo
Corre lâobbligo intervenire sullâargomento segnalando gli approfondimenti giurisprudenziali chiarificatori della novità legislativa (che non pochi dubbi aveva suscitato in sede di prima applicazione) laddove si è dato argomento al giudice amministrativo - per lâesigenza di immediatezza e concentrazione della tutela - di decidere anche sulla domanda di danno.
? I Principi
1. Nel giudizio amministrativo allâannullamento dellâatto non consegue automaticamente lâaccoglimento della domanda risarcitoria.
2. La prova dellâentità del danno è a carico della parte.
3. La norma di cui allâart. 35 del D.Leg.vo 80/1998 abilita il giudice, stabiliti i criteri risarcitori, a demandare alle stesse parti la determinazione del quantum.
1 â Lâannullamento dellâatto amministrativo non ha come immediata conseguenza lâobbligo risarcitorio, dovendo accertarsi che, lâillegittimità dellâatto abbia inciso sullâinteresse giuridicamente protetto (senza operare distinzioni tra diritto soggettivo o interesse legittimo) concretizzando atto illecito.
Deve essere palese la colpa e deve essere data prova - attività a carico esclusivo del preteso danneggiato - dellâesistenza di tutti gli elementi costitutivi dellâillecito quale titolo della domanda risarcitoria.
La parte ha lâonere di provare che lâamministrazione ha agito in violazione dei principi di correttezza imparzialità e buona amministrazione.
Lâannullamento, per motivi di natura squisitamente formali - laddove non si sia concretizzata la violazione dellâinteresse protetto e laddove lâattività della p.a. sia diretta al perseguimento dellâinteresse pubblico, e per questo abbia valutato di secondaria rilevanza lâinteresse del privato â per non concretizzarsi vizi sostanziali, non è sufficiente a persuadere dellâesistenza del danno.
2 â Il processo amministrativo non si sottrae ai principi civilistici che impongono alla parte lâonere della prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio.
Non è riconosciuto al giudice amministrativo di sopperire allâattività della parte potendo essa avere accesso a tutti gli atti del procedimento e documentare il preteso ed assunto danno.
Se la stessa parte ha richiesto lâannullamento dellâatto, e da tale provvedimento ne fa scaturire un danno e ne richiede la liquidazione, deve dare dimostrazione dellâassunto (anche in via presuntiva).
Il giudice â secondo i novellati principi processuali â può emettere sentenza in relazione alla domanda, e quindi â laddove non si sia pervenuti alla quantificazione â dovrà statuire negativamente sul punto, non potendo emettere condanna generica e rimettere la liquidazione a separato giudizio (o pronunciare in via equitativa, ma nella solo ipotesi di impossibilità della prova nel suo esatto ammontare).
3 â Né la facoltà , contemplata dallâart. 35 del D.Leg.vo 80/1998, (come sostituto dallâart. 7 della legge 205/2000) può essere presa a metro di norma esoneratrice.
In essa, innovativamente, si prevede la possibilità per il giudice amministrativo di demandare alle parti la quantificazione convenzionale dellâimporto del risarcimento dopo aver esso stesso giudicante determinato i criteri cui esse debbono attenersi.
Dopo aver escluso che nel giudizio amministrativo sia stato dato ingresso alla condanna generica, al fine di evitare soluzioni ermeneutiche contrastanti con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il supremo consesso ha evidenziato che la norma richiamata prevede per il giudice o la possibilità di decidere sia sullâan che sul quantum, ovvero di determinare i criteri per la determinazione del quantum previo accertamento della sussistenza dellâobbligazione risarcitoria.
Laddove detta determinazione convenzionale non si concretizzi, la parte potrà attivare il giudizio di ottemperanza.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 01 ottobre 2004
Valuta questa Pagina stampa