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Indici della Rassegna

Titolo
Risarcimento del danno e giurisdizione amministrativa
Argomento
Giurisdizione
Abstract
(Tar Lazio, Roma, sent. 17 maggio 2004, n. 4551; Tar Campania, Salerno, sent. 2 luglio 2004, n. 1708; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 gennaio 2004, n. 126; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2 marzo 2004, n. 942)
Testo
Corre l’obbligo intervenire sull’argomento segnalando gli approfondimenti giurisprudenziali chiarificatori della novità legislativa (che non pochi dubbi aveva suscitato in sede di prima applicazione) laddove si è dato argomento al giudice amministrativo - per l’esigenza di immediatezza e concentrazione della tutela - di decidere anche sulla domanda di danno.


? I Principi

1. Nel giudizio amministrativo all’annullamento dell’atto non consegue automaticamente l’accoglimento della domanda risarcitoria.


2. La prova dell’entità del danno è a carico della parte.

3. La norma di cui all’art. 35 del D.Leg.vo 80/1998 abilita il giudice, stabiliti i criteri risarcitori, a demandare alle stesse parti la determinazione del quantum.


1 – L’annullamento dell’atto amministrativo non ha come immediata conseguenza l’obbligo risarcitorio, dovendo accertarsi che, l’illegittimità dell’atto abbia inciso sull’interesse giuridicamente protetto (senza operare distinzioni tra diritto soggettivo o interesse legittimo) concretizzando atto illecito.
Deve essere palese la colpa e deve essere data prova - attività a carico esclusivo del preteso danneggiato - dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito quale titolo della domanda risarcitoria.

La parte ha l’onere di provare che l’amministrazione ha agito in violazione dei principi di correttezza imparzialità e buona amministrazione.

L’annullamento, per motivi di natura squisitamente formali - laddove non si sia concretizzata la violazione dell’interesse protetto e laddove l’attività della p.a. sia diretta al perseguimento dell’interesse pubblico, e per questo abbia valutato di secondaria rilevanza l’interesse del privato – per non concretizzarsi vizi sostanziali, non è sufficiente a persuadere dell’esistenza del danno.

2 – Il processo amministrativo non si sottrae ai principi civilistici che impongono alla parte l’onere della prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio.
Non è riconosciuto al giudice amministrativo di sopperire all’attività della parte potendo essa avere accesso a tutti gli atti del procedimento e documentare il preteso ed assunto danno.

Se la stessa parte ha richiesto l’annullamento dell’atto, e da tale provvedimento ne fa scaturire un danno e ne richiede la liquidazione, deve dare dimostrazione dell’assunto (anche in via presuntiva).

Il giudice – secondo i novellati principi processuali – può emettere sentenza in relazione alla domanda, e quindi – laddove non si sia pervenuti alla quantificazione – dovrà statuire negativamente sul punto, non potendo emettere condanna generica e rimettere la liquidazione a separato giudizio (o pronunciare in via equitativa, ma nella solo ipotesi di impossibilità della prova nel suo esatto ammontare).

3 – Né la facoltà, contemplata dall’art. 35 del D.Leg.vo 80/1998, (come sostituto dall’art. 7 della legge 205/2000) può essere presa a metro di norma esoneratrice.
In essa, innovativamente, si prevede la possibilità per il giudice amministrativo di demandare alle parti la quantificazione convenzionale dell’importo del risarcimento dopo aver esso stesso giudicante determinato i criteri cui esse debbono attenersi.

Dopo aver escluso che nel giudizio amministrativo sia stato dato ingresso alla condanna generica, al fine di evitare soluzioni ermeneutiche contrastanti con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il supremo consesso ha evidenziato che la norma richiamata prevede per il giudice o la possibilità di decidere sia sull’an che sul quantum, ovvero di determinare i criteri per la determinazione del quantum previo accertamento della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria.

Laddove detta determinazione convenzionale non si concretizzi, la parte potrà attivare il giudizio di ottemperanza.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 01 ottobre 2004
 
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